Clausola tratta da contratto di fornitura di energia elettrica: «Nessun risarcimento potrà essere richiesto al fornitore per i danni causati dall’utilizzo o mancato utilizzo dei servizi».
Traduzione per non laureati in giurisprudenza: «Qualunque cosa succeda, io non c’entro. Il cornuto e mazziato sei sempre tu».
Quello appena riportato è solo un esempio. Sono numerose, infatti, le clausole contenute nei contratti di fornitura di energia elettrica che la Camera di commercio di Milano ha stigmatizzato come «vessatorie». L’analisi dei contratti di Acea Electrabel, Aeb Trading spa, Edison Energia, Enel, Energit, Eni, E.On, Ergon, Hera, Italcogim, Mpe, A2A è contenuta in un parere in della Camera presentato ieri.
Per contestare i contratti, i milanesi dovranno prima di tutto armarsi di lente di ingrandimento visto che per la lettura non bastano gli undici decimi. Prima annotazione: le compagnie che forniscono elettricità non possono mettere clausole che le deresponsabilizzino su tutta la linea.
Secondo punto: dal momento in cui si fa la richiesta di allacciamento i fornitori devono rispondere in tempo ragionevole (secondo via Meravigli sono troppi i 90 giorni posti come limite da alcune compagnie). Un debito del cliente deve poter essere compensato da un eventuale credito (alcuni contratti lo escludono!). Inoltre i clienti dovrebbero fare attenzione agli interessi di mora per chi ritarda un pagamento: in alcuni casi sono ai limiti dell’usura.
Altro capitolo dolente: le modifiche unilaterali dei contratti che — come fa notare Lucia Moreschi, consigliere della Camera di commercio in rappresentanza dei consumatori — sono piuttosto frequenti. «Il punto è che non tutte le compagnie giustificano in modo appropriato l’adeguamento delle tariffe — rileva Giorgio De Nova, professore di Diritto civile all’università di Milano —. In alcuni contratti si fa riferimento a generiche ‘ragioni gestionali’ di per sé insufficienti». Altro problema segnalato dalla Camera: i rinnovi automatici dei contratti a meno che non si dia la disdetta con un preavviso lunghissimo, addirittura di tre mesi.
La stessa Autorità garante per l’energia ha chiarito che deve essere riconosciuta al cliente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a 30 giorni. I «suggerimenti» della Camera di commercio potrebbero continuare. Ma come l’hanno presa le società fornitrici? «Bene. Tant’è che siamo qui a confrontarci con legali e associazioni dei consumatori», si sbilancia Roberto Gilardi, direttore A2A Energia.
Ma possibile che il contratto di A2A sia perfetto? «Dopo le osservazioni che abbiamo ascoltato oggi modificheremo il punto in cui si stabilisce il foro competente a Milano. E’ giusto che il foro competente sia quello in cui risiede o è domiciliato il cliente».
A proposito di contenziosi, chi rilevasse qualcosa di irregolare nel proprio contratto deve prima di tutto farlo presente al fornitore. Poi cercare una conciliazione presso le Camere di commercio. Se anche questo non funzionasse, ci si può sempre rivolgere al giudice di pace.
Fonte: www.corriere.it
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