Elettricità, norme vessatorie nei contratti

Clausola tratta da contratto di fornitura di energia elettri­ca: «Nessun risarcimento potrà essere richiesto al fornitore per i danni causati dall’utilizzo o mancato utilizzo dei servizi».

Traduzione per non laureati in giurisprudenza: «Qualunque cosa succeda, io non c’entro. Il cornuto e mazziato sei sempre tu».

Quello appena riportato è so­lo un esempio. Sono numero­se, infatti, le clausole contenu­te nei contratti di fornitura di energia elettrica che la Camera di commercio di Milano ha stig­matizzato come «vessatorie». L’analisi dei contratti di Acea Electrabel, Aeb Trading spa, Edison Energia, Enel, Energit, Eni, E.On, Ergon, Hera, Italco­gim, Mpe, A2A è contenuta in un parere in della Camera pre­sentato ieri.

Per contestare i contratti, i milanesi dovranno prima di tutto armarsi di lente di ingran­dimento visto che per la lettura non bastano gli undici decimi. Prima annotazione: le compa­gnie che forniscono elettricità non possono mettere clausole che le deresponsabilizzino su tutta la linea.

Secondo punto: dal momento in cui si fa la ri­chiesta di allacciamento i forni­tori devono rispondere in tem­po ragionevole (secondo via Meravigli sono troppi i 90 gior­ni posti come limite da alcune compagnie). Un debito del cliente deve poter essere com­pensato da un eventuale credi­to (alcuni contratti lo escludo­no!). Inoltre i clienti dovrebbe­ro fare attenzione agli interessi di mora per chi ritarda un paga­mento: in alcuni casi sono ai li­miti dell’usura.

Altro capitolo dolente: le mo­difiche unilaterali dei contratti che — come fa notare Lucia Moreschi, consigliere della Ca­mera di commercio in rappre­sentanza dei consumatori — sono piuttosto frequenti. «Il punto è che non tutte le compa­gnie giustificano in modo ap­propriato l’adeguamento delle tariffe — rileva Giorgio De No­va, professore di Diritto civile all’università di Milano —. In alcuni contratti si fa riferimen­to a generiche ‘ragioni gestio­nali’ di per sé insufficienti». Altro problema segnalato dalla Camera: i rinnovi automa­tici dei contratti a meno che non si dia la disdetta con un preavviso lunghissimo, addirit­tura di tre mesi.

La stessa Auto­rità garante per l’energia ha chiarito che deve essere ricono­sciuta al cliente la facoltà di re­cedere dal contratto con un pre­avviso non superiore a 30 gior­ni. I «suggerimenti» della Came­ra di commercio potrebbero continuare. Ma come l’hanno presa le società fornitrici? «Be­ne. Tant’è che siamo qui a con­frontarci con legali e associazio­ni dei consumatori», si sbilan­cia Roberto Gilardi, direttore A2A Energia.

Ma possibile che il contratto di A2A sia perfetto? «Dopo le osservazioni che ab­biamo ascoltato oggi modifi­cheremo il punto in cui si stabi­lisce il foro competente a Mila­no. E’ giusto che il foro compe­tente sia quello in cui risiede o è domiciliato il cliente».

A proposito di contenziosi, chi rilevasse qualcosa di irrego­lare nel proprio contratto deve prima di tutto farlo presente al fornitore. Poi cercare una conci­liazione presso le Camere di commercio. Se anche questo non funzionasse, ci si può sem­pre rivolgere al giudice di pace.

Fonte: www.corriere.it

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