Contromano e drogato uccide un ragazzo in autostrada. Ma per il giudice…

25 marzo 2013

di Maurizio Caprino

Speriamo che gli facciano seri accertamenti medici prima di ridargli la patente. Almeno adesso che ha ammazzato un ragazzo che non c’entrava nulla, prendendo contromano la A 27 vicino a Belluno.

Perché Florio Mazzucco, persona piuttosto nota nella zona, al momento dell’incidente guidava con tracce di droga in corpo, ma aveva buoni avvocati e periti che sono riusciti a dimostrare che il problema non era quello: semplicemente, al momento di imboccare l’autostrada, sarebbe andato in confusione perché soffre di attimi di questo tipo da anni. Cioè da quando ha riportato un trauma cranico.

Sembra che Mazzucco sia stato trovato positivo alla cannabis non solo all’esame delle urine, ma anche a quello del sangue, generalmente ritenuto più attendibile ma smontato in questo caso da una perizia. Cui il giudice ha creduto, decidendo di condannarlo a una pena mite: due anni e quattro mesi.

Dunque, presto potremo rivedere Mazzucco al volante. Diventa allora fondamentale sottoporlo ai controlli che nessuno gli ha mai imposto dopo il trauma cranico di tanti anni fa, per capire se quel trauma non gli impedisca del tutto di guidare in sicurezza.

L’anno scorso, la notizia dell’incidente causato da Mazzucco è finita su tutti i giornali locali, come ora quella della sua condanna. Speriamo che, dopo tutto questo, la Motorizzazione disponga una revisione della patente per quest’uomo.

Poi dovremo chiederci quanti Mazzucco circolano tra noi.

Perchè, incredibilmente, per decenni il Codice della strada non ha imposto ai medici di rianimazione di avvisare la Motorizzazione quando qualcuno riporta traumi che gli fanno perdere conoscenza causandogli conseguenze sul sistema nervoso.

E, ora che l’obbligo c’è, non è ancora chiaro quanto venga rispettato: siamo nell’era globale, dove spadroneggiano il web e i social network, ma tra soggetti pubblici le informazioni circolano ancora con la tradotta e molti compartimenti restano stagni.


L’Antitrust condanna e le compagnie risarciscono gli assicurati, ma…

15 marzo 2013

di Maurizio Caprino

Chi si ricorda più l’uno-due che l’Antitrust assestò nel 2000 a petrolieri e assicuratori?

Due sentenze epocali (e nemmeno del tutto condivisibili, scrissi subito nonostante il mio ruolo fosse di difensore dei consumatori), che ruppero l’”impunità” di due tra le categorie imprenditoriali più odiate dagli automobilisti, condannate per aver fatto cartello.

A quel punto, si scatenò la domanda: “Ma io che per anni ho pagato di più per colpa di questo cartello ho diritto a essere risarcito dalle compagnie?”.

Inizialmente sembrava proprio di no: il nostro sistema giuridico è troppo ingessato. Ma l’occasione era ghiotta e molte menti hanno iniziato a esercitarsi.

Fino al 2005, quando le Sezioni unite della Cassazione diedero ragione ai primi ardimentosi che avevano fatto causa alle compagnie. Ieri questo indirizzo è stato ribadito da un’ulteriore sentenza.

Attenzione, però. Non bisogna dimenticare che si ha diritto al risarcimento solo se si fa causa alla compagnia. Quindi, la condanna da parte dell’Antitrust non comporta che il diritto scatti automaticamente per tutti i consumatori.

 


Il guard-rail deve stare anche all’interno della curva. Lo dice la Cassazione

27 febbraio 2013

AautoQuesta presa di posizione:

Altro elemento che ha convinto i giudici a confermare la condanna del capo ufficio Anas di Agrigento è il fatto che dopo l’incidente fosse stato messo un guard-rail anche all’interno della curva: una sorta di ammissione di colpevolezza.

mi sembra che crei un precedente che va a totale discapito della sicurezza; preso atto che non si può prevedere l’imprevedibile, nel momento in cui accade un incidente con una dinamica eccezionale ed io, come gestore decido (senza obblighi in tal senso) di prevedere una sicurezza aggiuntiva, non mi si può poi condannare perchè lo faccio…

a quel punto, tanto vale fregarsene, sperando che le probabilità giochino  a mio favore…

La vignetta con cui apro questo post è stata disegnata dall’amico Francesco e pertanto è permessa la riproduzione, senza fini commerciali, solo citando la fonte ovvero: Francesco Mignano Comunicazione Visiva.

°°°

di Maurizio Caprino

Uscire di strada in curva non è un fatto eccezionale, nemmeno se si esce dal lato interno della carreggiata. Quindi il gestore della strada deve montare un guard-rail anche all’interno della curva, soprattutto se serve a evitare di finire in un canale di scolo. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 39/2013, depositata il 2 gennaio e passata in sordina: ora è stata pubblicata dal sito specializzato www.egaf.it.

La sentenza si riferisce alla morte di un automobilista nel 2006, su una delle micidiali strade a scorrimento veloce dell’Agrigentino. Un incidente anomalo: in una curva a destra, il veicolo aveva prima sbandato verso l’esterno (quindi avvicinandosi all’esterno della curva, dove c’era un guard-rail), ma poi aveva cambiato del tutto traiettoria finendo per uscire dall’interno e schiantandosi nella canalina di scolo.

Una dinamica poco probabile, ma la Cassazione ha confermato la sentenza 28615/2005, con cui riteneva esentabile da responsabilità il gestore della strada esclusivamente per fatti “di assoluta eccezionalità”. Questo anche in caso di negligenza del conducente (con buona pace di chi pensa che se uno esce di strada merita anche di morire).

Altro elemento che ha convinto i giudici a confermare la condanna del capo ufficio Anas di Agrigento è il fatto che dopo l’incidente fosse stato messo un guard-rail anche all’interno della curva: una sorta di ammissione di colpevolezza.

E infatti, come vi ho già scritto qualche anno fa, a volte questo ragionamento viene fatto in anticipo dai gestori, che così decidono di non rimediare nemmeno dopo un incidente, per contiuare a sostenere davanti ai giudici che secondo loro il pericolo non c’è. Pazzesco, ma è così.

La responsabilità del gestore deriva dal fatto che l’ultima versione della normativa del ministero delle Infrastrutture sui guard-rail (Dm 21 giugno 2004) aveva tra l’altro abolito la precedente, rigida prescrizione del Dm 3 giugno 1998, che fissava a 6,50 metri la distanza di un ostacolo dal bordo della carreggiata entro la quale diventa obbligatorio il guard-rail. Al posto di questo limite fisso si è adottato un criterio variabile, che lascia al gestore la valutazione in base al caso concreto.

Così, quando poi accade un incidente, è questa valutazione a finire sotto il tiro dei magistrati. Speriamo se ne ricordi ogni respondabile della manutenzione di una strada.


Assolto il T-Red di Gaglianico. Ecco cosa resta dello scandalo

17 febbraio 2013

di Maurizio Caprino

Tutti assolti. Finisce così il filone più consistente del processo sul T-Red di Gaglianico (Biella), dove si discuteva di tutti e tre le questioni emerse nelle varie inchieste degli ultimi anni sui controlli automatici ai semafori: quella dell’affidabilità tecnica, quella della gestione, quella dell’omologazione/approvazione e quella delle gare d’appalto.

Per ora è solo stato letto il dispositivo della sentenza, quindi occorrerà leggere bene le motivazioni quando saranno depositate. Ma una prima riflessione si può fare.

Viene confermato che per portare un’accusa fino alla condanna penale occorrono innanzitutto prove, che poi vanno valutate con attenzione. Non solo. Queste prove devono pure dimostrare che il presunto colpevole ha effettivamente violato una norma e non semplicemente che “si è comportato male”.

Perché non tutto ciò che disturba o colpisce è anche penalmente rilevante (e non di rado è vero anche il viceversa). Questo spiega perché i processi sinora conclusi (almeno in primo grado) sono arrivati nella maggior parte dei casi ad assolvere gli imputati.

Questo non toglie che molto fosse da migliorare per curare davvero la sicurezza negli incroci. E che spesso non lo si sia fatto.

Ne sono andati di mezzo la sicurezza e tante persone che si sono trovate nel tritacarne: alcuni multati (puniti in modo discutibile e accomunati ai furbetti col vizio di passare col rosso appena scattato) e alcuni onesti operatori di polizia locale (accomunati ad altri più scaltri e con maggiori appetiti)


Se il camoscio ha il telepass ed entra in autostrada, sono fatti tuoi…

6 febbraio 2013

Il titolo del post si aggancia alla battuta ironica che leggo nell’articolo (qui in sintesi)  di SicurAuto circa la sentenza dellaCorte di Cassazione con la quale non si ritiene responsabile il gestore per  i danni conseguenti allo scontro tra un auto e un cervo o camoscio, nei pressi del casello di Firenze sud.

A quanto si legge, infatti:

L’unica certezza è che un grosso animale ungulato, presumibilmente un cervo o un camoscio, si è introdotto in autostrada e si è scontrato con un ‘auto.

Da dove sia entrato, si può solo presumere. Il punto è se la colpa di questo scontro sia addebitabile al gestore delle autostrade.

In questo caso non vi erano varchi dai quali l’animale potesse entrare.

Quindi, secondo una plausibile ricostruzione, l’ungulato sarebbe entrato dal casello (avrà avuto il telepass?).

Ciò che conta, è che in assenza di una condotta rimproverabile alla società che gestisce le autostrade, non si può pretendere il risarcimento dei danni patiti.


Poche scuse, la Cassazione ora stanga i gestori delle strade pericolose

22 gennaio 2013

di Maurizio Caprino

C’era una volta un’Italia dove ti capitava un incidente e ti sentivi dire che non valeva nemmeno la pena indagare sulle responsabilità della strada, perché non si sapeva nemmeno chi ne fosse l’ente proprietario.

Oppure dove ti sentivi rispondere che la gomma abbandonata sull’asfalto che hai urtato rovinandoti l’auto (quando va bene) era lì da ore e tu sei l’unico idiota che non l’ha vista.

Quest’Italia c’è ancora, non crediate.

Però da qualche anno la Cassazione è diventata meno permissiva. E lo ha confermato con due sentenze depositate negli ultimi due giorni.

La prima, depositata l’altro ieri, dà al gestore autostradale la responsabilità per non aver rimosso in maniera adeguata un copertone (completo di cerchio, mica una cosa da nulla) perso da un tir. Era successo, sulla Savona-Genova, che due veicoli avevano urtato il copertone ore dopo che Autostrade per l’Italia era stata avvisata del problema.

Il gestore ha obiettato di essere intervenuto mettendo “in sicurezza” la carreggiata. Tanto in sicurezza che poi ci sono stati gli incidenti che abbiamo citato. In realtà, dagli atti del processo, pare che il copertone non sia stato rimosso, ma semplicemente accantonato vicino alla carreggiata, in un punto dove fatalmente qualche altro veicolo può averlo colpito facendolo tornare di rimbalzo tra le corsie di marcia.

Nei precedenti gradi di giudizio, era passata la tesi surreale secondo cui – su un’autostrada così trafficata – un oggetto non ancorato a terra resta immobile anche dopo essere stato urtato da un corpo ben più pesante, come può essere un veicolo. Tra una sottigliezza giuridica e l’altra, la Cassazione ha affermato il principio di buonsenso secondo cui un intervento di messa in sicurezza deve essere davvero tale e non una presa in giro. Tanto più in autostrada, dove paghiamo un pedaggio anche per questo.

La seconda sentenza è stata depositata ieri e riguarda un caso doloroso e non così raro come si può pensare: una persona che perde le gambe perché un guard-rail di vecchia concezione o montato male è entrato come una lama in un veicolo che aveva sbandato.

Capita soprattutto sulle “strade di nessuno”, arterie di solito secondarie dismesse negli anni dall’Anas e affidate agli enti locali senza un formale passaggio di consegna. Oppure appena costruite e aperte al traffico “provvisoriamente” senza che nessuno le affidasse formalmente a nessuno.

In casi come questi, vige la “prassi del buon cuore”: un gestore (di solito, l’Anas) si prende cura della strada, ma solo saltuariamente e compatibilmente con risorse finanziarie che non servono nemmeno a mettere a posto la propria rete “ufficiale”.

Il caso dell’ultima sentenza riguarda proprio un tratto dismesso, dove l’Anas di fatto interveniva ancora “a suo buon cuore”, ma non ha notato (o non ha fatto mettere a tempo a sistemare) un guard-rail che era finito orizzontale, diventando una lama.

Lo sventurato che ci ha sbattuto sopra (e che ha pagato un’imprudenza di guida con le gambe, mentre normalmente avrebbe potuto cavarsela con uno spavento e un danno all’auto) è riuscito a ottenere giustizia a 22 anni dall’incidente, dopo anni passati a capire se la responsabilità di quella lama fosse dell’Anas o del Comune.

La Cassazione ha detto che la colpa è dell’Anas, che continuava a manutenere la strada, sia pur saltuariamente. Un’altra sentenza che spinge a fare finalmente le cose per bene, almeno dal punto di vista burocratico.

Quanto all’attenzione ai “dettagli” di sicurezza da parte dell’ente proprietario e ai soldi per metterli a posto, beh, questa è un’altra storia.


Il giudice di pace che ha riscritto le regole sulla precedenza

17 settembre 2012

di Maurizio Caprino

E va bene che lo avevo scritto su questo blog io stesso, non più tardi di una settimana fa: chiamare le forze dell’ordine dopo un incidente non grave mette solo a rischio di prendere multe anche salate (anche se è utile a “cristallizzare” l’accaduto e quindi a mettere al riparo da falsi testimoni che la controparte può sempre procurarsi).

Ma di qui a scrivere in una sentenza ciò che ha scritto un giudice di pace di Ruvo di Puglia (Bari) in una sentenza ce ne passa molto.

La sentenza è stata trovata da un giornalista sveglio e preparato come Massimiliano Scagliarini, che ne ha scritto l’altro ieri su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Il magistrato onorario ha annullato un verbale della Polizia municipale di Terlizzi, che aveva semplicemente multato entrambi i conducenti coinvolti in un incidente a un incrocio.

Un atto dovuto: l’articolo 145 del Codice della strada a “usare la massima prudenza” vicino a ogni incrocio, indipendentemente dal fatto di avere o no la precedenza: anche chi ce l’ha deve essere in grado di evitare l’incidente se gli altri sbagliano, hanno la visuale ostruita o hanno un problema meccanico (per esempio, ai freni). Poi si stabilirá caso per caso la percentuale di colpa dell’uno e dell’altro conducente.

Questo è tanto vero che da decenni la Cassazione ha introdotto il concetto di “precedenza di fatto”: quando chi dovrebbe fermarsi arriva invece a impegnare l’incrocio, chi ha la precedenza deve lasciarlo passare. Quindi, per esempio, se il punto d’impatto sulla fiancata si trova verso la ruota posteriore, vuol dire che il veicolo urtato era già nell’incrocio e l’altro doveva comunque lasciarlo passare pur avendo la precedenza.

E invece leggete che cos’ha scritto il giudice pugliese: «Il conducente che impegna un incrocio senza dare la dovuta precedenza, fidando colposamente nella possibilità di attraversare indenne l’intersezione, ha responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro senza che sia necessario valutare l’osservanza delle regole di prudenza dell’altro conducente avente diritto di  precedenza».

Vi chiederete in base a quale motivazione tecnico-giuridica il magistrato abbia scritto tutto ciò.

Eccola: «A volte viene il sospetto che alla chiamata delle autorità in caso di un incidente automobilistico segua  sempre una specie di “tassa” indiscriminata per i conducenti, consistente nell’irrogazione di una sanzione indipendente dalla responsabilità del sinistro ma dovuta per il solo fatto di esserne stati implicati».

In effetti, a volte è così. Ma sarebbe stato necessario dimostrare che in quel caso specifico era andata proprio come il giudice ha ipotizzato.

E invece tutto resta a livello di ipotesi: il giudice non ha citato elementi concreti per provare che quella multa era sbagliata.


Sentenza del Tar: la Rai non può oscurare Sky

16 luglio 2012

leggo su Altroconsumo:

Il tribunale regionale del Lazio definisce illegittimo l’oscuramento Rai su Sky e accoglie il ricorso della tv satellitare contro la delibera dell’Agcom.

I canali Rai potranno di nuovo essere visti integralmente sulla piattaforma Sky. Il Tar del Lazio ha infatti annullato la delibera Agcom del 16 dicembre 2009 che legittimava l’oscuramento di alcuni programmi Rai sulla tv satellitare. Delibera che Sky aveva impugnato.

Criptando i programmi con un protocollo di codifica incompatibile con quello del decoder Sky, Rai e Mediaset avevano in pratica reso inaccessibile la propria programmazione a 5 milioni di utenti Sky, contravvenendo a nostro avviso alle regole della concorrenza.

La Rai, inoltre, in quanto servizio pubblico, doveva ritenersi a maggior ragione tenuta a fornire questa prestazione. Anche se già in possesso di un decoder Sky, gli utenti sono stati costretti a mettere mano al portafogli una seconda volta per acquistare un decoder satellitare Tivùsat che permetteva l’accesso a tutta la programmazione Rai e Mediaset.

Proprio per evitare che la pratica degli oscuramenti continuasse, Altroconsumo aveva presentato ricorso contro la Rai presso il Tribunale di Roma. In quella sede però la tv di stato se la cavò grazie al provvidenziale aiuto dell’Agcom che con una delibera le dava ragione.

Il Tar ha deciso che la Rai dovrà essere vista integralmente anche su Sky. La decisione della tv di stato di impedire la visione integrale dei propri programmi agli utenti con decoder satellitare Sky, infatti, secondo il Tribunale costituisce una grave violazione degli obblighi di servizio pubblico previsti nel contratto di servizio.


Rimborso Iva sulla tassa rifiuti: firma la petizione

4 luglio 2012

Rimborso Iva sulla tassa rifiuti: con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente che la Tia (tassa rifiuti) è un tributo e come tale non è soggetto ad Iva.

Chiedere indietro i soldi con azioni individuale resta tuttavia un rebus.

Firma adesso la petizione per chiedere che sia possibile chiedere il rimborso tramite dichiarazione dei redditi.

Altroconsumo ha deciso portare al Governo un articolo di legge, sottoforma di emendamento al decreto fiscale, che stabilisca una volta per tutte la natura della Tia 1 e che quindi preveda l’immediata sospensione dell’applicazione dell’Iva da parte di chi ancora continua a riscuoterla e che stabilisca i modi con i quali procedere al rimborso di quanto indebitamente incassato in questi anni dallo Stato.

In che modo?

Con la possibilità di inserire nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico), l’importo Iva pagata (da documentare, ovviamente) per chiedere il rimborso, anche dilazionato nei tempi e modi previsti per i crediti Irpef.

La Tia 1 (tariffa di igiene ambientale, in altre parole la tassa rifiuti) è un tributo, quindi non deve essere assogettata a Iva. Risale al 2009 la sentenza con la quale la Corte Costituzionale aveva prospettato ai contribuenti la possibilità di ottenere il rimborso di quanto indebitamenet pagato.

Sono seguiti anni di confusione, nei quali i Comuni sono andati avanti in ordine sparso nel concedere o no i rimborsi e nel continuare o no ad applicare l’Iva. Mentre diversi Giudici di pace e Commissioni tributarie si sono esprimevano in modo contraddittorio sulla questione, in risposta a ricorsi presentati dai singoli contribuenti.

 


Una sentenza a favore di noi Blogger

4 luglio 2012

Cerco di aggiornare e rettificare eventuali notizie che pubblico sul Blog, tuttavia è importante la sentenza della quale leggo sul numero di luglio di Altroconsumo

Resta valido anche quanto scritto sul suo Blog da Paolo Attivissimo che invece è un giornalista e che critica la supponenza della stama ufficiale: questi sono coloro che hanno la pretesa di essere depositari dell’informazione. Guardano i blogger dall’alto in basso, ma poi attingono a piene mani (e a scrocco) al loro lavoro, senza neanche verificarlo. Dicono che i blogger sono inaffidabili, però li copiano acriticamente. Complimenti.


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