Gli autovelox di Firenze bocciati dalla Corte Costituzionale

21 maggio 2012

Lo scorso anno ho pubblicato i numerosi articoli di Maurizio Caprino in merito a questi autovelox installati in contrasto a quanto prevedono le norme; ora leggo su SicurAuto che:

La Corte Costituzionale boccia gli autovelox del Comune di Firenze. Questo vuol dire che, da anni, l’amministrazione toscana emette e incassa centinaia di migliaia di multe illegittime.

Dopo le innumerevoli sentenze dei Giudici di pace di Firenze, che danno ragione agli automobilisti; dopo le perizie tecniche; dopo le sentenze della Cassazione su casi analoghi contro i Comuni; ecco l’ordinanza numero 60 del 19 marzo 2012 della Corte Costituzionale. Secondo cui gli autovelox fissi possono essere installati esclusivamente su quelle strade che possiedono le caratteristiche minime previste dal Codice della strada; i Comuni non possono derogare a questa regola, adducendo come giustificazione la necessità “funzionale” di garantire la sicurezza.


Punta Perotti, storia di un ecomostro

18 maggio 2012

Avrei voluto sintetizzare di più, quanto letto nell’articolo di Rinnovabili, tuttavia si sarebbe poi perso il filo logico (se esiste) della vicenda che alla fine ci vede nuovamente Cornuti & Mazziati, visto che in ogni caso i 49 milioni di € li paghiamo noi, per colpe altrui, ovvero di chi ha scritto una legge lacunosa a tutela dell’ambiente il che ha dato il via a questa situazione che, spero, non diventi poi un punto d’appiglio per la costruzione di altri ecomostri:

L’Italia dovrà versare oltre 49 milioni di euro in totale alle tre società che hanno fatto ricorso contro la confisca di Punta Perotti.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo aggiungendo che “lo Stato italiano si deve astenere dal domandare ai ricorrenti di rimborsare i costi della demolizione degli immobili e i costi per la riqualificazione dei terreni”.

Si tratta dell’ennesimo episodio della lunga vicenda dell’ecomostro di Bari. Vicenda iniziata quando nel 1992 le tre società ricorrenti, proprietarie di terreni sulla costa di Bari in località Punta Perotti, ottennero dal Consiglio comunale di Bari l’approvazione di due piani di lottizzazione dalle stesse presentati, alla quale seguì la conclusione di convenzioni di lottizzazione con il Comune di Bari, il rilascio dei permessi di costruire e l’avvio dei lavori di costruzione.

Nel 1996 fu aperto un procedimento penale per lottizzazione abusiva che si concluse con il rinvio a giudizio dei legali rappresentati delle società coinvolte e con la successiva assoluzione degli stessi nei diversi gradi di giudizio.

In primo grado si sostenne l’illiceità della costruzione degli immobili in quanto non conformi alla c.d. Legge Galasso (l. n. 431 del 1985), che vietava di rilasciare permessi di costruire riguardanti i siti di interesse naturale, tra i quali rientravano le zone costiere.

Tuttavia gli imputati furono assolti sia perché l’amministrazione locale aveva rilasciato i permessi di costruire, sia, soprattutto, perché la normativa regionale, sotto il profilo del coordinamento con la c.d. legge Galasso, risultava lacunosa, individuando così uno di quei pochi casi di “ignoranza scusabile”.

Il giudice dell’appello ha poi riconosciuto la legalità del rilascio dei permessi di costruire e della procedura di adozione ed approvazione delle convenzioni di lottizzazione.

Sulla vicenda si pronunciò infine la Corte di Cassazione la quale cassò senza rinvio la decisione della Corte d’Appello riconoscendo l’illegalità dei piani di lottizzazione e dei permessi di costruire sul rilievo che i terreni interessati erano soggetti ad un divieto assoluto di costruire oltre che ad un vincolo paesaggistico imposto dalla legge.

Successivamente i proprietari si sono rivolti alla Corte europea ed hanno sostenuto, in particolare, che la confisca subita è incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione che sancisce che i cittadini dei Paesi membri della Convenzione non possono essere condannati per un fatto non previamente previsto come reato dal diritto vigente, ovvero non possano essere assoggettati a pene più gravi di quelle applicabili al momento della commissione del fatto.

La Corte europea ha accolto la doglianza sulla base delle seguenti motivazioni. In base all’art. 7 della Convenzione, la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono.

Nel caso di Punta Perotti, la Corte di Strasburgo, sottolineando il fatto che, secondo la Corte di Cassazione, gli imputati hanno commesso un errore inevitabile e scusabile nell’interpretazione delle norme violate, ha riconosciuto che le condizioni di accessibilità e prevedibilità della legge, non sono state soddisfatte.

Parallelamente, la Corte si è occupata della natura giuridica della confisca che per un consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale costituisce sanzione amministrativa che il giudice penale deve disporre allorché accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto che la confisca sia una pena, sicché la giurisdizione italiana prevedendone l’applicazione al di fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre nell’infrazione dell’art. 7 della Convenzione.

La Corte ha affermato inoltre che vi è stata un’ingerenza arbitrario nel diritto al rispetto dei beni dei soggetti ricorrenti con conseguente violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1

Con la sentenza di ieri, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, sulla base dell’art. 41 della Convenzione ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei ricorrenti, i quali nonostante la revoca della confisca non hanno goduto degli immobili costruiti perché demoliti e dei terreni ove è sorta o sta sorgendo un’area verde.

È una sentenza che senza smentire il clamore scaturito dai precedenti eventi, fa discutere.

La demolizione delle costruzioni è stata il simbolo della lotta agli abusi edilizi e agli ecomostri, ma le conseguenze che ne sono derivate non sono di poco conto. La causa di tutto è una normativa non chiara che la Corte di Strasburgo non ha potuto non riconoscere.


Camion-vela uguale cartelloni: paghino la tassa pubblicità

30 aprile 2012

Mi trovo totalmente d’accordo sia con questa sentenza della Cassazione che punisce una furbata per eludere una tassa che gli altri pagano sia con il parere finale espresso da SicurAuto:

La decisione della Cassazione è più che condivisibile. Fra l’altro, non nascondiamo la nostra avversione per i camion-vela: intralciano il traffico, inquinano (sono spesso fumosi, perché a fine vita), consumano carburante senza necessità, sottraggono spazio alle auto, spargono la pubblicità in un ampio raggio, e potenzialmente distraggono gli altri guidatori, che possono essere attratti dal messaggio, distogliendo l’attenzione dalla strada.

Il fatto che siano mezzi inquinanti è sotto gli occhi di tutti, ma c’è anche da considerare che spesso vengono parcheggiati per giorni, trasformandosi di fatto in normali poster pubblicitari, creando quello che definirei un antiestetico inquinamento visivo.

Ecco la spiegazione della sentenza nell’articolo di SicurAuto:

Con la sentenza 5858 del 28 febbraio 2012, pubblicata il 13 aprile dalla sezione tributaria della Cassazione, nasce l’equazione “camion-vela uguale mega cartelloni con le réclame”, di quelli che invadono le nostre città: infatti, anche veicoli devono pagare la tassa sulla pubblicità ai Comuni.

Stando agli ermellini, è un espediente elusivo piazzare il veicolo attrezzato per la réclame nei punti nevralgici della città, dove è molto visibile, evitando di versare il tributo. Con quella enorme vela bifacciale in vetroresina, il messaggio su quattro ruote e una quarantina di metri quadrati di superficie espositiva, raggiunge molti occhi. Si tratta di promuovere vendite, vendite, liquidazioni o saldi.

Se invece il Comune tollerasse la “furbata” di non pagare la tassa, creerebbe disparità fra le società del settore e fra le aziende inserzioniste stesse. Al massimo, per evitare il balzello, il cliente deve dimostrare che l’uso del veicolo avviene in via prevalente per un uso pubblico o privato, e non pubblicitario. Al contrario, quando la Polizia municipale accerta che i camion sono parcheggiati nelle strade più trafficate per cercare pubblicità, la tassa scatta inesorabile.


Questa vicenda di Laurenti con l’Agenzia delle Entrate, mi ricorda qualcosa

23 marzo 2012

leggo che: La sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia del 25 novembre 2011, che ha riconosciuto a favore del comico Luca Laurenti il diritto al rimborso Irap di 150 mila euro su 5 annualità, «è stata già impugnata in Cassazione con ricorso del 31 gennaio 2012. Quindi non dobbiamo per ora rimborsargli nulla».

Così l’Agenzia delle entrate smentisce la notizia uscita giovedì secondo la quale Laurenti avrebbe vinto il ricorso contro il fisco, che di conseguenza dovrebbe rimborsargli 150 mila euro, oltre a 2.500 euro di spese legali.

Nulla di nuovo sotto al sole, visto che nonostante la doppia sentenza a me favorevole in una vicenda di evasione Iva basata sul nulla, è stato poi necessario un nuovo passo legale per far si che l’Agenzia prendesse atto che aveva torto.

E visto che ancora recentemente ho letto di persone convinte che se sei in regola, puoi stare tranquillo (infatti a Laurenti avevano pignorato, 6 appartamenti…), due minuti fa ho ricevuto la telefonata di una persona che conosco, sottoposta ad accertamento basato sulla presunzione da parte dell’Agenzia delle Entrate che in lacrime mi diceva che non ce la fa a tirare a fine mese, ha due ipoteche sulla casa, un mutuo da pagare eppure… l’Agenzia non tiene in conto nulla di quanto presentato, in forma e contenuto ineccepibile …

Non basta la presunzione di colpevolezza, citata anche dal Garante nei giorni scorsi, ( In uno Stato democratico, il cittadino ha il diritto di essere rispettato fino a che non violi le leggi, non di essere un sospettato a priori), ma siamo al punto che oltre a non recepire le sentenze che gli danno torto, di fatto non accettano proprio il concetto di aver sbagliato la presunzione di colpevolezza.

Va a finire che è necessario tirare fuori un vecchio slogan leghista che si vedeva tempo fa: Taci e paga!

 


Rimborso Iva sulla tassa rifiuti: la Cassazione ha detto sì

20 marzo 2012

leggo su Altroconsumo

Rimborso Iva sulla tassa rifiuti: con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente che la Tia (tassa rifiuti) è un tributo e come tale non è soggetto ad Iva. Anche se non ha valore normativo, la sentenza dà maggior peso a eventuali richieste di rimborso. Ma non è automatica la restituzione dei soldi.

Il problema è che quest’ultima sentenza  va ad aggiungersi alla già cospicua mole di sentenze di vario grado che si sono prodotte in Italia dal lontano 2009, quando la Corte Costituzionale aveva posto la prima pietra su cui si sono fondate tutte le istanze di rimborso che gli italiani hanno presentato. Poi erano seguite altre sentenze di segno contraddittorio.

Con la sentenza 238 del 2009 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), con la conseguenza di non poter essere assoggettata ad Iva. Per quasi un anno i Comuni sono andati avanti in ordine sparso nel concedere o no i rimborsi e nel continuare o no ad applicare l’Iva, anche perché il Governo non ha mai preso una decisione definitiva in merito.

Nel 2010, rispondendo a un interpello presentato dalla Trevisoservizi, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che l’Iva non doveva essere applicata alla Tia, in quanto tributo. Ma con una circolare del dipartimento delle Finanze è stato stabilito che la Tia ha natura non tributaria e come tale deve essere assogettata all’Iva.

Altroconsumo ha presentato una petizione firmata da 11mila persone con la quale chiedevamo al Governo di prendere una decisione definitiva, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, e di riconoscere ai contribuenti il diritto al rimborso dell’Iva pagata negli anni passati. Il Governo purtroppo non ha fatto nulla e  non sembra esserci spazio per una soluzione definitiva al problema.

Diversi Giudici di pace e Commissioni tributarie si sono espressi sulla questione, in risposta a ricorsi presentati dai singoli contribuenti, ma le sentenze sono contraddittorie e sembrano dipendere dal “punto di vista” del Giudice interpellato.

Inoltre, le sentenze che hanno visto vincitori i contribuenti sono solo di primo grado, ciò significa che quasi certamente i Comuni o le municipalizzate soccombenti presenteranno ricorso in appello con il rischio di ribaltamento delle sentenze di primo grado e del pagamento di maggiori spese per i contribuenti.

Per questo motivo, non ci sentiamo di consigliare ulteriori cause per ottenere tale rimborso, il rischio potrebbe non valere la candela.

Con la manovra di dicembre il nuovo Governo sembra aver dato un colpo di spugna alla questione complessa di Tarsu, Tia1 e Tia2, mandandole tutte in pensione. Infatti, a partire dal 2013 dovrebbe nascere un nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi che sostituisce le vecchie tariffe. La legge istitutiva parla di un tributo e, come tale, non deve esser soggetto a Iva, Altroconsumo vigilerà attentamente che non vengano fatti gli stessi errori del passato.


Azioni Parmalat, una sentenza che fa scuola

27 febbraio 2012

leggo su Il Portale dei consumatori

Una importantissima pronuncia giurisprudenziale in materia non di obbligazioni, ma di azioni Parmalat – sottolinea Confconcosumatori – Finora c’era stato solo un precedente, a Trento nel 2007.

L’associazione dei consumatori ricostruisce poi la vicenda. Nelle scorse settimane il Tribunale di Parma ha condannato la banca venditrice a rimborsare l’investitore che aveva acquistato 40.687,47 euro in azioni Parmalat il 12 dicembre 2003, ossia poco prima del disastro. L’associato ha ottenuto la restituzione dell’intero capitale maggiorato degli interessi e delle spese del giudizio.

L’acquisto era stato effettuato in esecuzione di un regolare contratto di negoziazione, raccolta ordini e collocamento e concluso in forma scritta; in sede di assunzione del suo profilo di rischio il risparmiatore aveva dichiarato di avere un’alta esperienza in prodotti finanziari, di avere effettuato investimenti in titoli ad alto rischio e che circa 1/3 del suo patrimonio era investito in azioni.

Nonostante tali premesse la sua domanda è stata accolta in quanto le azioni Parmalat, a pochissimi giorni dal default del gruppo, avvenuto a fine dicembre 2003, sono state considerate un investimento troppo pericoloso e, per questo, inadeguato.

È  questa – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio il risparmiatore – una delle prime volte (vi è solo un lontano precedente del Tribunale di Trento) che la giurisprudenza si occupa di acquisti non di obbligazioni, ma di azioni Parmalat effettuati quando ormai l’insolvenza del gruppo era nota a tutti. Una  sentenza che fa scuola, perché è  chiarissima nell’affermare che, anche se il risparmiatore è uno che ama il rischio, non è consentito farlo investire in prodotti notoriamente pericolosi senza avvertirlo dei rischi e senza fargli sottoscrivere, come prescritto all’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, una dichiarazione con  la sua volontà di procedere comunque all’operazione.

A fronte di una sentenza del genere - conclude l’avv. Franchi – c’è da chiedersi come sia potuto accadere che a tanti risparmiatori che pensavano di investire in titoli sicuri, quali le obbligazioni Parmalat, sia stato dato torto in causa.

 


Corte Ue su rifiuti Campania: violati i diritti degli abitanti

11 gennaio 2012

leggo su Rinnovabili

Violato il diritto alla salvaguardia della vita privata e familiare. Questa la sentenza espressa, tramite una delibera non definitiva della Camera di Consiglio, dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. L’organismo europeo condanna l’Italia sulla questione dei rifiuti campani, riconoscendo l’incapacità dello stato italiano a gestire adeguatamente la crisi.

Secondo la sentenza della Corte sul ricorso presentato 4 anni fa da 18 cittadini di Somma Vesuviana (no. 30765/08) apparirebbe chiaro come nella gestione dello stato di emergenza rifiuti (dall’11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009)  vi sia stata  una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 8 della Convenzione relativa all’obbligo delle autorità italiane a fornire informazioni sui potenziali rischi innescati dalla particolare situazione e dal periodo di cinque mesi in cui i rifiuti venivano ammucchiati nelle strade.

Una decisione, quella della corte di Strasburgo, “assolutamente condivisibile”, spiega Legambiente. “Dopo l’ennesima diagnosi e dopo gli imperdonabili errori del passato serve mettere in campo una volta per tutte la giusta cura per risolvere l’emergenza rifiuti e contrastare le attività delle ecomafie.

In Campania non si può prescindere dall’inevitabile costruzione degli impianti di smaltimento della frazione residuale dei rifiuti, ma la strategia vincente non può che essere fondata sull’estensione della raccolta domiciliare a tutti gli abitanti della Campania, partendo dalle grandi aree urbane, unita alla diffusione delle politiche di prevenzione già praticate in diverse parti d’Italia e alla costruzione di impianti di digestione anaerobica per trattare l’organico da raccolta differenziata”.

Meno entusiasta il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che rispondendo ai giornalisti ha commentato “Viviamo un paradosso: noi siamo impegnati a risolvere i problemi della città ma paghiamo i disastri fatti da altri”.

“Il nostro compito -  ha continuato il sindaco – resta quello di superare i disastri, migliorare e convincere le istituzioni europee che la musica a Napoli è cambiata, questo stiamo cercando di farlo con determinazione anche per evitare di prendere le multe da Bruxelles”.


8 anni di galera vi sembrano pochi per aver ammazzato 7 ciclisti, vero?

31 ottobre 2011

di Maurizio Caprino

Sia come sia, questa è la condanna inflitta oggi a Chafik El Ketani, il giovane marocchino che lo scorso dicembre aveva fatto indignare l’Italia piombando su un gruppo di ciclisti a Lamezia e risultando poi positivo alla droga.

Che cosa sarebbe cambiato se fosse già in vigore il reato di omicidio stradale, il cui iter parlamentare è appena iniziato col “Ddl Valducci“?

Non è possibile saperlo con certezza: il Ddl non è dettagliato, perché è solo un progetto di legge delega e come tale non è dettagliato, dovendosi limitare a fissare criteri cui il Governo dovrà poi attenersi nel redigere la norma definitiva (un decreto legislativo). Inoltre, occorrerà attendere le motivazioni della sentenza per capire se il giudice ha confermato che l’omicida era effettivamente sotto effetto di droghe: il suo avvocato aveva messo in dubbio questa circostanza. L’unica certezza che danno le cronache per ora è il fatto che il magistrato ha concesso le attenuanti generiche.

In ogni caso, il minimo di pena previsto da questo provvedimento è esattamente pari alla condanna di oggi: otto anni. Il massimo previsto dal Ddl è di 18 anni, cui comunque non si sarebbe arrivati in questo caso, visto che sono state appunto riconosciute le attenuanti.

Più rilevante il versante relativo alla patente: con le nuove regole, l’omicida non avrebbe potuto guidare mai più, mentre oggi la revoca definitiva (il cosiddetto ergastolo della patente) scatta solo alla seconda sentenza per omicidio alla guida sotto effetto di droga o alcol.

Il Blog supporta la raccolta di firme per:

Sindrome Fatica Cronica e Una nuova legge contro i pirati della strada


Trascurare il proprio cane è come abbandonarlo

14 ottobre 2011

leggo sul Blog del Consumatore

In base all’art. 727 del codice penale chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può essere punito con l’arresto fino ad un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro.

Proprio il significato di “abbandono” è stato di recente chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18892 del 13 maggio 2011 in relazione al caso di un cane trascurato dal proprio padrone.

La Terza Sezione Penale della Cassazione ha specificato che il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale.

Da tali comportamenti si può logicamente desumere l’effettiva volontà del padrone di non prendersi più cura del proprio cane, pur essendo consapevole dell’incapacità dell’animale di non poter provvedere a sé stesso.

Da questo punto di vista il cane abbandonato viene equiparato all’incapace abbandonato. Infatti, in tema di abbandono di persone incapaci (reato punito dall’art. 591 c.p.) il concetto penalistico di abbandono ricomprende anche l’omesso adempimento dei propri doveri di custodia e cura e “l’indifferenza verso l’altrui sorte”.

La pronuncia della Cassazione ha avuto origine dalla denuncia al servizio veterinario del ritrovamento di un cane munito di microchip (quindi non randagio, ma regolarmente registrato) in condizioni di totale denutrizione e malato.

La tesi difensiva sostenuta dal padrone dell’animale, ovvero la sua scomparsa durante una battuta di caccia diversi mesi prima del ritrovamento, è stata ritenuta inverosimile. Il proprietario, infatti, in tutto quel tempo non aveva presentato alcuna denuncia di smarrimento, né si era mai dato seriamente da fare per ritrovare il proprio cane.


Il dilemma del sindaco: copro le buche o i buchi nel bilancio

29 aprile 2011

di Maurizio Caprino

A vederla riportata nero su bianco in una deliberazione della Corte dei conti (Scarica Corte conti Lazio danno erariale Comune di Anagni) fa impressione.

Ma, in fondo, la questione aleggia da anni sui Comuni italiani: che sia per i tagli fatti dallo Stato o per gli sprechi clientelari e demagogici, non ci sono i soldi per tenere le strade in uno stato decente.

Questo si traduce in più rischi di incidenti e richieste di risarcimento danni, con ulteriori esborsi per le casse comunali.

Dunque, che cosa deve fare un sindaco? Continuare a risparmiare sulla manutenzione stradale o curarla per evitare altri oneri per indennizzare automobilisti e motociclisti?

Il sindaco di Anagni (Frosinone), per togliersi ogni dubbio, ha interpellato la Corte dei conti. Ossia i magistrati temutissimi dai pubblici amministratori perché possono condannarli per danno erariale, il che comporta di mettere di tasca propria quei soldi che la Corte abbia ritenuto utilizzati in modo non corretto.

La risposta è stata rapida e netta: il sindaco pensi innanzitutto ad aggiustare le strade. E i vigili – tra il dovere di verbalizzare la verità e quello di fedeltà al Comune, che confliggono quando s’interviene su un incidente palesemente provocato dalla strada – devono preferire il primo.

La motivazione dei giudici tiene conto innanzitutto della sicurezza e poi anche del vil danaro: viene ribadito che tra i fini istituzionali di un Comune c’è la tutela degli utenti delle strade, dalla quale discende la diminuzione degli incidenti e dei relativi risarcimenti. Lapalissiano.

Ma se non ci sono soldi nemmeno per tappare le buche più grandi?

I giudici rispondono che vanno tagliate altre spese meno utili (quali, però?) oppure occorre prendere altri provvedimenti-tampone: limiti di velocità bassissimi, segnali che evidenzino i pericoli eccetera. Ossia tutte quelle cose che spesso noi guidatori capiamo poco e critichiamo.

In ogni caso, l’importante è che la Corte non abbia autorizzato a tenere le strade così come sono pur di non gravare sul bilancio comunale.

°°°

Mi ricorda la questione legata al Comma 22,contenuto nel libro Catch 22 di Joseph Heller.

Articolo 12, Comma 21: L’unico motivo valido per chiedere il congedo dal fronte è la pazzia.

Articolo 12, Comma 22:  Chiunque chieda il congedo dal fronte non è pazzo.

Non è facile nemmeno per un sindaco coscienzioso gestire una situazione in cui lo Stato ti taglia i fondi e poi pretende che tu agisca come se i fondi ci fossero.


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