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Milano: dal 15 ottobre scattano le limitazioni antinquinamento al traffico

inquinamento (6)Dal prossimo 15 ottobre 2015, fino al 15 aprile 2016, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell’aria.

In queste ore l’Assessorato all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile  sta inviando a tutti i Comuni interessati le circolari che illustrano i provvedimenti che vanno dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti, al divieto di utilizzo dei caminetti aperti e a bassa efficienza per il riscaldamento sotto i 300 metri, fino al divieto di abbrucciature all’aperto.

A partire da quest’anno, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all’interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni.

L’ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all’interno della Fascia 1 e della Fascia 2.

Il dettaglio dei Comuni e delle aree interessate :

Elenco Comuni Fascia 1 (79 KB) PDF
Elenco Comuni Fascia 2 (294 KB) PDF

Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli:

  • autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti ‘Euro 0 benzina’);
  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti ‘Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel’).

Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione :

  • delle autostrade; delle strade di interesse regionale R1;
  • dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

 Sono esclusi dal fermo della circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri** da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  1. veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  2. veicoli di pronto soccorso sanitario;
  3. scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3;
  4. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale;
  • veicoli blindati destinati al trasporto valori;
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE;
  • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da euro 75,00 a euro 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

Si ricorda che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale.

Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:

lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;

lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico

Dal 15 ottobre al 15 aprile vige il divieto, definito dalla d.G.R. 7635 dell’11/07/2008, di utilizzo di apparecchi obsoleti (camini e stufe con rendimento < 63%) alimentati a biomassa legnosa, nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m s.l.m.

Per ulteriori informazioni al riguardo si invita a visionare l’allegato 2 della d.G.R. 7635 dell’11/07/2008.

Con la d.G.R. 10858 del 21/12/2009 e con la successiva Legge Regionale n.11/2010, si è definito il divieto permanente di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW in tutta la Regione Lombardia.

Con delibera di Giunta n. 2525 del 17 ottobre 2014 sono state introdotte disposizioni specifiche inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione delle nuove disposizioni nazionali.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall’art. 12 bis della l.r. n. 24/06, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali.

Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;

verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link

Il Comune dovrà inoltrare tempestivamente la comunicazione ai soggetti competenti ad effettuare i controlli (Corpo forestale dello Stato e Province) e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.

La inosservanza delle disposizioni regionali comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 prevista dall’art. 27, comma 14 bis, della l. r. n. 24/06 mentre la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal TU Ambiente.

Si rammenta che l’abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita e che la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.

d.g.r. n. 2525 del 17 ottobre 2014 “Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 12 bis della l.r. n. 24/2006” (136 KB)

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di climatizzazione nel periodo estivo e invernale in cantine, ripostigli, scale, box e depositi nelle abitazioni:

3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi.

Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.

Fonte: Cna Milano

** Facendo riferimento ad un commento di un lettore, ho preso spunto dalle sue parole ed ho chiesto un chiarimento al Comune di Milano.

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4 commenti su “Milano: dal 15 ottobre scattano le limitazioni antinquinamento al traffico

  1. paoblog
    15 ottobre 2015

    gli ho scriito anch’io (vedi il post aggiornato)

  2. £@
    15 ottobre 2015

    Ed uno che usa la Zoe, il kangoo ZE, la Fluence o la Model S che tutto sembrano tranne veicoli leggeri che dovrebbe fare… sperare nella comprensione dell’agente?

    Io al comune l’ho già segnalato ma figuriamoci se faranno qualcosa.

  3. Paoblog
    14 ottobre 2015

    sembrerebbe la classica dimenticanza dell’ovvio, ma visto che in genere quello che non è indicato, è escluso dalle deroghe… rischiano di innescare il solito casino evitabile…

  4. £@
    14 ottobre 2015

    Sbaglio o sembra che un eventuale veicolo “normale” elettrico (autovettura da patente B) non sia inclusa nelle eccezioni?

    😀 😀

I commenti sono chiusi.

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