Dal prossimo 15 ottobre 2015, fino al 15 aprile 2016, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell’aria.
In queste ore l’Assessorato all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile sta inviando a tutti i Comuni interessati le circolari che illustrano i provvedimenti che vanno dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti, al divieto di utilizzo dei caminetti aperti e a bassa efficienza per il riscaldamento sotto i 300 metri, fino al divieto di abbrucciature all’aperto.
A partire da quest’anno, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all’interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni.
L’ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all’interno della Fascia 1 e della Fascia 2.
Il dettaglio dei Comuni e delle aree interessate :
Elenco Comuni Fascia 1 (79 KB) PDF | |
Elenco Comuni Fascia 2 (294 KB) PDF |
Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli:
Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione :
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da euro 75,00 a euro 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.
Si ricorda che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale.
Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:
lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico
Dal 15 ottobre al 15 aprile vige il divieto, definito dalla d.G.R. 7635 dell’11/07/2008, di utilizzo di apparecchi obsoleti (camini e stufe con rendimento < 63%) alimentati a biomassa legnosa, nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m s.l.m.
Per ulteriori informazioni al riguardo si invita a visionare l’allegato 2 della d.G.R. 7635 dell’11/07/2008.
Con la d.G.R. 10858 del 21/12/2009 e con la successiva Legge Regionale n.11/2010, si è definito il divieto permanente di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW in tutta la Regione Lombardia.
Con delibera di Giunta n. 2525 del 17 ottobre 2014 sono state introdotte disposizioni specifiche inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione delle nuove disposizioni nazionali.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall’art. 12 bis della l.r. n. 24/06, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali.
Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
– comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
– verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link
Il Comune dovrà inoltrare tempestivamente la comunicazione ai soggetti competenti ad effettuare i controlli (Corpo forestale dello Stato e Province) e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.
La inosservanza delle disposizioni regionali comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 prevista dall’art. 27, comma 14 bis, della l. r. n. 24/06 mentre la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal TU Ambiente.
Si rammenta che l’abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita e che la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di climatizzazione nel periodo estivo e invernale in cantine, ripostigli, scale, box e depositi nelle abitazioni:
3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi.
Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.
Fonte: Cna Milano
** Facendo riferimento ad un commento di un lettore, ho preso spunto dalle sue parole ed ho chiesto un chiarimento al Comune di Milano.
I commenti sono chiusi.
gli ho scriito anch’io (vedi il post aggiornato)
Ed uno che usa la Zoe, il kangoo ZE, la Fluence o la Model S che tutto sembrano tranne veicoli leggeri che dovrebbe fare… sperare nella comprensione dell’agente?
Io al comune l’ho già segnalato ma figuriamoci se faranno qualcosa.
sembrerebbe la classica dimenticanza dell’ovvio, ma visto che in genere quello che non è indicato, è escluso dalle deroghe… rischiano di innescare il solito casino evitabile…
Sbaglio o sembra che un eventuale veicolo “normale” elettrico (autovettura da patente B) non sia inclusa nelle eccezioni?
😀 😀