Il Tar Calabria, accogliendo il ricorso di Federfarma Catanzaro, ha ribadito in una recente sentenza (sentenza n. 900 del 13 giugno 2011) che, secondo la legge, “l’uso della denominazione ‘farmacia’ e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”.
L’uso della croce verde da parte delle parafarmacie è dunque illegittimo e il Comune di competenza ha “l’obbligo di ordinarne la rimozione”.
Fonte: Federfarma
In effetti se ne vedono molte, qui a Roma.