Un altro tassello della riforma del Codice sta andando a regime: è stato pubblicato il decreto ministeriale che consente di farsi stampare subito il duplicato della carta di circolazione in caso di deterioramento, distruzione o smarrimento (il testo lo trovi qui).
Basterà andare in un’agenzia di pratiche abilitata. Ma c’è qualcosa che non quadra: il provvedimento consente la ristampa a seguito di smarrimento o distruzione solo “in casi di particolare necessita’ ed urgenza”, rimandando a una circolare la spiegazione di quando ricorrono questi casi.
Apparentemente fila tutto, ma andandosi a rivedere la legge (il comma 1-bis introdotto nell’articolo 95 del Codice dalla riforma, la legge 120/10) salta fuori una stranezza: non si parla di alcuna necessità o urgenza. Il tenore della norma appare chiaro: occorre consentire la ristampa rapida sempre, per dare un servizio migliore al cittadino.
A prescindere da necessità e urgenza, che poi in pratica si presentano solo quando si deve andare all’estero, dove non sono ammessi i documenti provvisori (lo prevedono le convenzioni internazionali sulla circolazione stradale).
E allora perché limitare la ristampa rapida?