Con la sentenza 7035 del 29 novembre 2011, depositata il 9 maggio 2012, la Cassazione (terza sezione civile) inchioda azienda idrica e Comune alle loro responsabilità, come già avvenuto in passato: se si verifica un incidente per il dislivello stradale non segnalato intorno a un tombino, devono pagare i danni al guidatore. Nel caso specifico, un ciclista ha diritto a essere risarcito per un dislivello di sei centimetri.
chi compie lavori o la depositi sulle strade deve eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito. Deve inoltre delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi. Ha l’obbligo di collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse.
Vanno mantenuti efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati siano visibili a sufficiente distanza.
Se tutto queste misure di sicurezza non vengono adottate, il Comune e l’azienda che fa i lavori pagheranno i danni al veicolo e le lesioni fisiche: il dislivello attorno al tombino non segnalato in modo adeguato è un’insidia.
viaDislivello attorno al tombino: vi spetta il risarcimento.