Paoblog.net

Il tempo che ti piace buttare, non è buttato. (J. Lennon)

Recesso, maggiori diritti con la nuova direttiva europea

leggo su E-R Consumatori

Tempi più lunghi per esercitare il diritto di recesso. Maggiori informazioni al consumatore prima della sottoscrizione del contratto e nuove regole che disciplinano la consegna del bene acquistato.

Sono queste le principali novità della direttiva 2011/83/UE, del 25 ottobre 2011, sui Diritti dei consumatori, che verrà prossimamente recepita dal nostro paese.

In concreto, quali sono le novità che riguardano i diritti e le tutele del consumatore?

Innanzitutto vengono definiti specifici obblighi di informazione precontrattuale che il professionista, ad esempio un venditore, deve porre in essere nei confronti del consumatore prima che vengano conclusi contratti a distanza, o negoziati fuori dai locali commerciali, o altri ancora.

Una novità che favorirà il consumatore riguarda la disciplina del diritto di ripensamento riconosciuto al consumatore nei due tipi di contratti (conclusi a distanza e quelli diversi e conclusi fuori dai locali commerciali).

Nello specifico per il diritto di recesso viene introdotto un termine più ampio, dagli attuali 10 giorni a 14 giorni, entro il quale il consumatore può esercitarlo.

Qualora venga omessa l’informazione sul diritto di recesso, il periodo entro il quale potrà essere esercitato il ripensamento viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni – rispettivamente, dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene – a ben dodici mesi.

In altre parole il consumatore che ha sottoscritto un contratto con cui non viene informato che può esercitare il diritto di ripensamento, nel caso in cui il bene acquistato non lo soddisfi o non possieda le caratteristiche richieste per recedere dal contratto ha tempo un anno intero, e i dodici mesi partono dal momento in cui ha apposto la firma oppure dalla data di consegna del bene acquistato.

Le novità di derivazione comunitaria in materia di diritto di recesso prendono in considerazione anche la possibilità di poterlo esercitare quando il bene viene acquistato all’estero.

Al fine di facilitare l’esercizio del recesso da parte del consumatore, di ridurre i costi per il professionista che vende a livello transfrontaliero e considerato che la differenza nel modo in cui viene esercitato il diritto di recesso negli Stati membri è fonte di costi economici, al testo di recepimento della direttiva verrà allegato un modello armonizzato di recesso che così potrà esser fatto valere nei paesi Ue.

In caso di ripensamento, anche il consumatore ha degli obblighi da rispettare. Qualora eserciti il diritto di recesso, il consumatore sarà responsabile della “diminuzione del valore del bene custodito non con la dovuta diligenza”, una novità che si configura come una disposizione più favorevole rispetto alla normativa vigente che invece incide sulla stessa possibilità di esercitare il diritto di recesso.

In altre parole, fino a quando non saranno recepite le nuove disposizioni comunitarie, se il consumatore non ha custodito con diligenza il bene acquistato, e magari lo ha danneggiato, questa situazione oggi può pregiudicare la possibilità stessa di esercitare il recesso.

Alla luce della direttiva 2011/83/UE invece il consumatore, nel caso non abbia custodito il bene con diligenza e per questo ad esempio l’abbia danneggiato, sarà chiamato a rispondere della “diminuzione del valore del bene” ma potrà comunque esercitare il diritto al ripensamento.

Infine, tra le novità contenute nella nuova direttiva che si applica a tutte le tipologie di contratti di vendita, c’è una nuova disciplina relativa alla consegna del bene e al conseguente momento entro il quale avviene il passaggio dal venditore al consumatore del rischio di perdita o danneggiamento del bene.