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L’Avvocatura dello Stato ribadisce: niente interessi sulle cartelle esattoriali per multe stradali

in sintesi un articolo che leggo su SicurAuto

Se un guidatore viene fermato da un agente delle Forze dell’ordine e riceve un verbale (contestazione immediata), oppure se si vede recapitare una multa (contestazione differita, tramite gli strumenti elettronici come autovelox e Tutor), deve pagare entro 60 giorni dalla notifica.

Oppure fare ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni o al Prefetto entro 60 giorni. In assenza di pagamento e di ricorso, l’ente di riscossione (come Equitalia) cui l’ente di accertamento si appoggia (i Comuni in particolare) invierà a casa del multato una cartella esattoriale.

E qui le cose si complicano dato che l’ente di riscossione fa pagare il doppio della multa di partenza (grosso modo, la metà del minimo edittale), più gli interessi semestrali del 10%.

L’Avvocatura dello Stato, con il parere prot. cs 32494 del 31 luglio 2013, ribadisce quanto già affermato dalla Cassazione, con sentenza 3701 del 16 febbraio 2007: l’automobilista che non paga la multa riceverà una cartella esattoriale contenente un importo raddoppiato, ma senza l’applicazione dei pesanti interessi previsti dalla legge.

Un parere, quello dell’Avvocatura, condivisibile: il doppio della multa è una batosta più che sufficiente per i ritardatari; non si parla di condono a favore dei furbetti, ma di evitare il ricarico di interessi del 10% semestrale.

A questo punto, però, il rischio è che – se la cartella conterrà anche gli interessi – possa aprirsi una serie di contenziosi legali fra l’automobilista e l’ente accertatore.

Il cittadino potrebbe addirittura mettere in discussione l’intera cartella esatoriale, evidenziando in sede di giudizio un vizio di forma, ossia la richiesta degli interessi del 10% ogni sei mesi di ritardo.