Centinaia di udienze da smaltire in pochi giorni. In vigore dal 13 agosto il nuovo codice della strada, i giudici di pace al rientro dalle ferie hanno trovato sulla scrivania la pila delle istanze di sospensione che ora richiedono una seduta specifica, entro 20 giorni, e che di fatto hanno raddoppiato il lavoro. In condizioni, per di più, di mancanza di strumenti e di organico inadeguato.
Per rendere comprensibile il disagio di cui si fa portavoce, l’avvocato Vito Dattolico, coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano, fa un esempio.
Un automobilista prende una multa per divieto di sosta, ritiene sia ingiusta e presenta ricorso. I moduli prestampati, anche quelli che si scaricano online, non sono aggiornati e inducono – insieme al ricorso – a fare richiesta di sospensione del verbale in attesa della decisione del giudice. Ora, «se in passato presentavo istanza di sospensione – spiega Dattolico -, il giudice aveva facoltà di decidere e subito dopo fissava l’udienza».
Liquidava quindi rapidamente la questione. Una sospensione del verbale, ragiona l’avvocato, ha senso chiederla quando c’è il ritiro della patente o il fermo del mezzo.
«Nel caso di una multa non esiste il periculum mora: non c’è nulla che precluda l’esercizio di un diritto acquisito», come la disponibilità della propria auto.
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