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Viaggiare in autobus in Europa: un Regolamento fissa i diritti dei passeggeri

Vogliamo credere che basti l’emanazione di un Regolamento Europeo per sistemare le cose in Italia? E’ sufficiente leggere l’articolo di Caprino in merito alle nuoveregole (europee) circa l’esameperla patente delle moto. W l’Italia.

in sintesi un articolo che leggo su Il Blog del Consumatore

Il 1° marzo è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 181 del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus per distanze pari o superiori a 250 km:

– risarcimento del danno da lesioni personali o decesso del passeggero (comprese spese ragionevoli per le esequie): l’importo massimo va calcolato secondo la legge nazionale applicabile al caso specifico, ma non può comunque essere inferiore a 220 mila euro;

– risarcimento del danno per la perdita o il danneggiamento del bagaglio a seguito di incidente: l’importo massimo non può essere inferiore a 1200 euro a bagaglio;

– diritto all’assistenza in caso di incidente a seconda delle esigenze pratiche immediate: sistemazione in albergo, cibo, indumenti, trasporto con altri mezzi;

– in caso di cancellazione, ritardo superiore ai 120 minuti oppure overbooking, il vettore deve assicurare l’assistenza necessaria (spuntini, pasti, bevande, sistemazione in albergo o altro alloggio) e offrire al passeggero la scelta tra l’essere reinstradato senza oneri aggiuntivi verso la destinazione finale oppure riceve il rimborso del prezzo del biglietto, con eventuale viaggio di ritorno gratuito al primo punto di partenza;

– diritti per i disabili: in caso di rifiuto del permesso di salire a bordo a causa della loro disabilità hanno diritto al rimborso del biglietto ed al ritorno gratuito al primo punto di partenza, oltre al proseguimento del viaggio con mezzi di trasporto alternativi; diritto all’assistenza nelle stazioni autobus che verranno appositamente designate e, comunque, a bordo di ogni bus; in caso di incidente, diritto al risarcimento del danno derivante dal danneggiamento o dalla perdita delle attrezzature per la mobilità.

Diritti di tutti i passeggeri che viaggiano in autobus indipendentemente dalla distanza percorsa:

– biglietti a condizioni contrattuali non discriminatorie in base alla cittadinanza;

– diritto di tutti al trasporto, senza oneri aggiuntivi per disabili o persone a mobilità ridotta;

– gli unici casi in cui il vettore può rifiutare di far salire a bordo un disabile sono: quando è necessario rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza, oppure quando la configurazione dei mezzi o delle infrastrutture ne renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto

– in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, il risarcimento del danno è pari al costo della loro sostituzione o riparazione;

– diritto all’informazione appropriata e comprensibile sul viaggio e sui diritti dei passeggeri: tali informazioni vanno fornite alle stazione e su internet;

– diritto ad accedere ad un sistema appositamente predisposto dai vettori per il trattamento dei reclami che dovranno essere presentati entro 3 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio e che potranno essere accolti o respinti entro un mese.