Leggo sul Corriere che Giovanni Pioltini, assessore all’Ambiente del Comune di Albairate, centro di circa 5 mila abitanti nel Milanese, ha provato a pesare la pubblicità di ogni genere che ci troviamo nella casella della posta ogni giorno: 15 kg. in un anno.
«Per un anno ho raccolto questa pubblicità e l’ho tenuta da parte. Poi l’ho pesata e così mi sono accorto dell’eccezionale quantità che ne riceviamo senza accorgercene. Carta che poi finisce al macero e il costo per smaltirla ricade sul cittadino, che se lo ritrova nella bolletta per la spazzatura” spiega Pioltini.
Per questo, il Comune e il Consorzio Navigli, che gestisce la raccolta differenziata nella zona, hanno avviato una campagna per cercare di fermarne la distribuzione.
«Invitiamo i cittadini a apporre un adesivo, che forniamo noi, sulla propria casella della posta», spiega il presidente del Consorzio, Carlo Ferrè. «L’adesivo informa che la casella per legge è proprietà privata, quindi si ha il diritto di chiedere che non vi sia inserita della pubblicità indesiderata. Vi sono precisi riferimenti normativi nel codice penale».
Difficile tuttavia pensare che la campagna abbia un effetto immediato. «Volevamo dare un segnale», conclude Pioltini. «Cerchiamo di prevenire lo spreco di carta e un’ulteriore produzione di rifiuti. Speriamo che anche altri Comuni ci seguano».
Lettura integrale dell’articolo QUI
Giusto un paio di giorni fa ho assistito alla discussione fra un condomino di una casa nelle vicinanze dell’ufficio che dalla finestra protestava con uno di questi seminatori di pubblicità che tra l’altro ha ignorato la cassetta esterna per la pubblicità, e si era meso a suonare a tutti i citofoni, per inserirla nelle singole cassette.
Prima o poi bisogna cominciare da qualche parte, per fermare questo spreco assurdo, tuttavia dobbiamo anche ringraziare il Governo per il regalo fatto alle aziende pubblicitarie con il recente Decreto Sviluppo.
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Copio alcune informazioni relative ad una sentenza ed un estratto della stessa che puoi trovare integralmente qui:
Il Giudice di Pace di Bari ha condannato due gruppi della grande distribuzione, uno italiano l’altro francese, a risarcire un consumatore del capoluogo con 200 euro, per il danno derivato dalla pubblicità indesiderata inserita nella cassetta postale.
La causa pilota, arrivata a sentenza definitiva, è stata patrocinata dall’avvocato Domenico Romito della Federconsumatori Puglia il quale ha difeso il diritto di un suo cliente che non voleva più ricevere volantini e cataloghi pubblicitari nella propria cassetta postale.
La volontà del consumatore era espressa chiaramente dall’esposizione di un avviso all’ingresso, che dichiarava di non desiderare volantini nella propria cassetta. Il Giudice ha ritenuto abusivo, e lesivo, il comportamento delle aziende che hanno “imposto” i propri volantini di fronte alla chiara volontà di non riceverne più, e ha quantificato “il fastidio derivante dallo svuotamento della cassetta postale” con 200 euro.
Tale somma sarà versata dai due gruppi condannati, che d’ora in poi dovranno fare attenzione all’esposizione nei condomini o sulle singole cassette postali di avvisi che vietino l’inserimento di volantini pubblicitari.
La sentenza è significativa a tal proposito. Se l’avviso è esposto all’ingresso, l’addetto può evitare di suonare il citofono, altrimenti dovrà rispettare le singole volontà dei condomini che avranno affisso l’avviso sulla propria cassetta.
A tale scopo, la Federconsumatori Puglia ha fatto stampare numerosi adesivi che potranno essere utilizzati dai consumatori interessati. Gli adesivi si possono richiedere consultando i siti http://www.federconsumatori.it e http://www.avvocatideiconsumatori.it.
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Tale voce di danno, quale emerge dalle recenti sentenze della Suprema Corte e dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 233/03, oltre che dalla copiosa giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa, sembra collocarsi tra i danni non patrimoniali, quale fonte autonoma di risarcimento; ricompreso nel paradigma normativo dell’art. 2059 cc, ma distinto dal danno morale soggettivo (quale temporaneo turbamento dello stato d’animo della persona) e dal danno biologico (inteso quale lesione dell’integrità psichica e fisica), il c.d. “danno esistenziale” viene definito quale danno ” derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.
Sulla mia cassetta ad Allumiere ho scritto “no pubblicità” col divieto, la mia vicina mi ha detto che l’altro giorno però l’ha tolta lei.
Non sai per caso la dicitura della legge e relativo articolo perchè la prossima volta che la trovo vado da colui che l’ha emessa e lo denuncio