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Il lotto in etichetta rimane obbligatorio, con una vistosa (e ingiusta) eccezione

in sintesi un articolo di Dario Dongo che leggo su Il Fatto Alimentare

Nell’e-book L’etichetta avevamo annotato che il legislatore europeo, nell’elencare le normative di carattere generale da ricomprendere nel nuovo regolamento sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, aveva dimenticato la cosiddetta “direttiva lotto”.

A scanso di equivoci, il 16 dicembre 2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale L 334 la direttiva 91/2011/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita a cui appartiene una derrata alimentare. La direttiva conferma l’obbligo di inserire il codice di lotto sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati.

Il provvedimento abroga e perciò sostituisce la previgente direttiva 1989/396/CEE (recepita in Italia mediante decreto legislativo 27.1.1992 n. 109), “direttiva lotto”, senza introdurre modifiche sostanziali.

L’operatore quindi continua ad avere l’obbligo di indicare un codice alfanumerico, liberamente scelto, per contrassegnare la partita dei prodotti alimentari e garantire l’efficacia delle operazioni di ritiro e richiamo degli alimenti nel caso si presentino eventuali problematiche di sicurezza alimentare.

Il General Food Law presume che il rischio si estenda all’intera partita o lotto a cui appartiene il singolo prodotto ritenuto insicuro, salvo diversa prova contraria (reg. CE n. 178/02, art. 14).

È quindi compito del produttore, ogni volta che abbia anche solo il fondato timore di un rischio per una partita già al di fuori del suo controllo (per esempio, perché già consegnata ai clienti).

C’è però una nota dolente: riguarda i prodotti preconfezionati sul punto vendita (o in locali attigui) che, oltre a essere esentati dalla quasi totalità delle nuove informazioni obbligatorie per le etichette, compresi il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, sono esentati anche dall’indicazione del codice di lotto.

Da questa esenzione conseguirà, inevitabilmente, la difficoltà di procedere a ritiri o richiami mirati in caso di rischio di sicurezza su alimenti confezionati nei supermercati.

Si spera che ci sia un intervento del legislatore nazionale, come appare doveroso nell’interesse dei consumatori, per colmare il vuoto di disciplina che il legislatore comunitario ha riservato questi prodotti.

 

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Questa voce è stata pubblicata il 12 gennaio 2012 da in Consumatori & Utenti, Leggo & Pubblico, Sicurezza alimentare con tag , , , , , , .