un articolo di Roberto La Pira che leggo su Il Fatto Alimentare
Il 22 novembre con la pubblicazione del nuovo regolamento europeo 1169/2011 sulle etichette dei prodotti alimentari è iniziata una fase di transizione con qualche dubbio sulla validità delle disposizioni nazionali italiane non coperte dal regolamento.
La riflessione su questo tema è firmata da Alfredo Clerici tecnologo alimentare e collaboratore del sito Newsfood , che evidenzia alcuni aspetti importanti come la dicitura sulla sede dello stabilimento di produzione (prevista nel decr.to leg.vo 109/92, art. 11), ma dimenticata dal regolamento europeo perché l’indicazione non è prescritta dalla legislazione comunitaria.
«In Italia la scritta è obbligatoria – precisa Clerici – speriamo che l’obbligo per i produttori italiani venga mantenuto».
Analogo discorso per il numero di lotto (decr.to leg.vo 109/92, art. 13), visto che il regolamento non dice nulla (probabilmente perché tale indicazione era assente anche nella direttiva 2000/13/CE, abrogata dall’1169/11).
“E’ curioso scoprire che un testo presentato come la summa delle regole di etichettatura, manchi un elemento così importante in materia di rintracciabilità….. In ogni caso, l’indicazione prevista dalla direttiva 1989/396/CEE (relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita di una derrata alimentare), rimane obbligatoria.
L’altra perplessità di Clerici riguarda i tempi troppi dilazionati per l’adozione definitiva dei provvedimenti: il 1 gennaio 2014 scatta l’obbligo per le diciture sulle carni macinate, il 13 dicembre 2016 entrano in vigore le etichette nutrizionali mentre il 13 dicembre 2014 è la data ultima per le altre novità.
Per facilitare questa fase di transizione Clerici propone un documento di 23 pagine molto utile, dove mette a confronto le nuove e le vecchie regole (il documento è scaricabile dal sito Newsfood).
La tabella comparativa non è, al momento, scaricabile dal sito. Chi fosse interessato la può richiedere a info@newsfood.com