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Ecco come lo Stato aiuta le imprese: con gli obblighi dell’ultimo minuto

Ricevo una comunicazione dall’associazione cui siamo iscritti che, per nostra fortuna, non ci riguarda.

Leggetela con attenzione e capirete da soli che non sono questi gli aiuti che servono alle Imprese (e non serve neanche pagare 95 € per cambiare un indirizzo in un Pc.).

Vi faccio notare solo alcune date:

Il 14 maggio 2013 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il modello della Dichiarazione annuale delle emissioni in atmosfera.

Oggi è il 30 maggio

Domani, 31 maggio, scade il termine per la presentazione della denuncia, da effettuare online e notare che nellacomunicazione si legge che: la piattaforma informatica non ha funzionato sino al 22 maggio e che tuttora funziona ad intermittenza e scadenza dei termini il 31 maggio

Questa vicenda mi ricorda da vicino quella del Sistri per il quale le scadenza erano inderogabili, le sanzioni elevatissime, abbiamo pagato, e tanti saluti.

Buona lettura

Il 14 maggio 2013 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il modello della Dichiarazione annuale delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 16 comma 2 del DPR 43/2012.

Tale dichiarazione deve contenere informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente, ricavati sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

La dichiarazione deve essere effettuata on line dagli OPERATORI (da intendersi quest’ultimi  Proprietari/Utilizzatori degli impianti e/o degli apparecchi) “delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra” entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, e inviata al sito web www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas .

Contrariamente a quanto ci si aspettava e si auspicava, dati i tempi ristrettissimi, la dichiarazione deve essere inviata già per l’anno corrente (e il mancato invio può essere sanzionato in misura non lieve: da un minimo di Euro 1.000,00 a un massimo di Euro 10.000,00).

La dichiarazione per l’anno 2013 dovrà però contenere solo le informazioni delle sezioni 1, 2 e 3 del modello, contenente dati identificativi dell’operatore e dell’impianto/apparecchio, non essendo ovviamente disponibili nel registro di impianto, solo recentemente istituito, i dati relativi ai consumi di gas del 2012. La dichiarazione servirà quindi essenzialmente per un primo censimento degli impianti di contenenti almeno 3 KG di gas fluorurato.

Il sito dove registrarsi per la dichiarazione  è www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas è,  sul sito sono disponibili istruzioni dettagliate per la compilazione della dichiarazione stessa.

CNA si è immediatamente attivata nei confronti i del Ministero affinché questa scadenza venga rivista per poter consentire agli operatori di adempiere realisticamente a questo obbligo ma al momento non è dato sapere se eventuali proroghe verranno concesse o meno.

Confermando le difficoltà di applicazione di questo obbligo e dell’azione di CNA presso il Ministero dell’Ambiente, ci preme sottolineare le questioni che trovate comunque nelle informazioni allegate:

la dichiarazione riguarda gli impianti sopra i 3 kg. di gas;
la scadenza, è il 31 maggio di quest’anno;
l’adempimento è in capo agli “operatori” come definiti dalla normativa e quindi nella stragrande maggioranza dei casi non riguarda l’impiantista/manutentore, bensì il

PROPRIETARIO; a meno che con delega scritta sia dato incarico al terzo responsabile.

data la situazione, ovvero l’anno a cui ci si riferisce il 2012, la comunicazione ha finalità di censimento.

AD OGGI NON SONO PREVISTE PROROGHE

CNA  sta interloquendo con il Ministero dell’ambiente, al fine di ottenere la proroga.

Ad oggi il Ministero ha precisato l’impossibilità di accogliere la richiesta di proroga , il Ministero però “verbalmente” ha fatto presente che date le condizioni (decreto emanato il 14 maggio, piattaforma informatica che non ha funzionato sino al 22 maggio e che tuttora funziona ad intermittenza e scadenza dei termini il 31 maggio) per le imprese che dovessero fare le comunicazioni dopo il 31 maggio il Ministero non prevede controlli e quindi non dovrebbero comminare le relative sanzioni.

Pertanto invitiamo le imprese ad effettuare le dichiarazioni anche successivamente il 31 maggio 2013. Si ricorda di comunicare esclusivamente i dati anagrafici dei soggetti obbligati

 

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