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Multe da annullare per sette anni: il pasticcio del Traffiphot III Sr

articolo aggiornato dopo la pubblicazione

di Maurizio Caprino

Una settimana fa, sul Sole 24 Ore, scrivevo che uno dei rilevatori di velocità più temuti degli ultimi anni, il Traffiphot III Sr, spesso va tenuto spento: i Comuni che lo hanno fatto installare sul proprio territorio lo utilizzano in modo completamente automatico (senza il presidio di agenti) e ora si è “scoperto” che in molti casi l’apparecchio non è idoneo per questo impiego. Il mio articolo, essendo stato pubblicato su carta, era breve e – mi rendo conto – criptico: difficile spiegare bene la questione in pochissime righe. Qui ho più spazio e provo a fare meglio, pur senza eccedere in lunghezza.

Tutto nasce dal fatto che il Traffiphot III Sr non riesce a distinguere tra le varie categorie di veicoli. Quindi non può tener conto dei limiti di velocità più bassi che sono previsti per i mezzi pesanti (in teoria, il problema si pone pure per altri mezzi, come ciclomotori e macchine operatrici, ma nella pratica è pressoché impossibile sanzionare anche questi).

Siccome un controllo automatico deve garantire almeno un minimo di imparzialità, il ministero delle Infrastrutture (che approva – detto volgarmente, omologa – i rilevatori) ritiene che le apparecchiature utilizzabili in assenza di agenti debbano poter distinguere tra mezzi leggeri e pesanti. Così, pochi mesi fa, nel decreto di approvazione di un nuovo misuratore che ha lo stessa “incapacità” di distinguere, ha esplicitato chiaramente questa limitazione.

Invece, il Traffiphot è stato approvato a dicembre 2004 anche per l’impiego automatico e sul relativo decreto non è citato alcun vincolo. Vi lascio immaginare il parapiglia che si è scatenato tra gli addetti ai lavori.

In teoria, esplicitare la limitazione nel decreto non è strettamente necessario. Innanzitutto perché essa non è assoluta: ci sono casi in cui l’apparecchio si può usare lo stesso anche in automatico. Capita sui tratti dove il limite è uguale tra mezzi leggeri e pesanti (sui viali urbani di scorrimento e su strade extraurbane dove l’ente proprietario impone limiti locali fino a 70 all’ora, che è il massimo permesso sulla viabilità ordinaria ai mezzi oltre le 12 tonnellate). E poi – ha aggiunto il ministero – gli apparecchi sono in uso a organi di polizia, che dovrebbero sapere già come comportarsi; ma molti allora si chiedono perché la limitazione sia stata inserita nel decreto più recente.

Nell’ambiente le interpretazioni e i sospetti si stanno sprecando in queste settimane. Per i guidatori resta la certezza che chi ha ricevuto una multa su un tratto dove i limiti sono differenziati per categoria ed è in tempo per fare ricorso si può farla annullare dal giudice di pace (o forse anche dal prefetto, anche se temo che gli uffici prefettizi non si spingano a interpretazioni così “eversive”). E i tanti che non sono più in tempo per il ricorso o hanno già pagato?

Forse potranno citare i Comuni per “indebito arricchimento”. Ma su questo la Cassazione di solito fissa paletti stretti.

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Aggiornamento del 28 luglio 2012

di Maurizio Caprino

Il “pasticcio del Traffiphot” non è ancora chiuso. Dopo il mio post sulla vicenda, ho ricevuto questa gentile richiesta di rettifica da una legale romana, per conto dell’azienda che ha fatto approvare e ha commercializzato in Italia questo rilevatore di velocità.

 -“Multe da annullare per sette anni: il pasticcio del Traffiphot III Sr”,pubblicato sul blog mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com in data 01.06.2010.

Relativamente alle pubblicazioni citate, al fine di fare luce sulle questioni ivi trattate, preme in primo luogo rilevare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha adottato, secondo quanto chiarito dallo stesso con nota n. 3195 del 11.06.2012, alcun parere che metta in dubbio la legittimità delle sanzioni amministrative comminate per eccesso di velocità laddove venga rilevato a mezzo di Traffiphot III SR e Traffiphot III SR Photo R&V utilizzati in modalità automatica non presidiata.

Il documento citato nell’articolo del 26 maggio u.s. non è un parere a carattere generale, ma semplici chiarimenti (nota 2626 del 21 maggio) forniti dal Ministero ad una società operante nel settore che ne ha fatto richiesta.  Peraltro, nello stesso si ribadisce la conformità dei dispositivi in oggetto con la legislazione in materia nonché la loro efficienza.

Contrariamente all’interpretazione data all’articolo da quanti si sono rivolti alla nostra società al fine di ottenere  spiegazioni, lo stesso Ministero, in entrambe le note, scrive che a tutt’oggi non è stato mai chiamato ad intervenire per segnalazioni o denunce relative all’utilizzo dei dispositivi approvati a nome della Lindblad&Piana S.r.l. 

Infatti, quello che nell’articolo può apparire un caso o una novità risulta, invero, già chiaro dalla documentazione, all’epoca, allegata alla domanda di approvazione presentata al Ministero e dal manuale d’uso con il quale i Traffiphot vengono commercializzati. Nondimeno anche dalla semplice lettura del decreto di approvazione dei rilevatori in esame è agevole constatare come all’art. 4 si chiarisca espressamente, con una formula ampia, che tali dispositivi possono essere utilizzati in automatico, senza l’ausilio degli organi di polizia stradale, “solo su tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita”.

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