un articolo che leggo su E-R Consumatori
Quando si parte da un aeroporto dell’Ue, è un diritto di chi vola prenotando online sapere esattamente quale sarà il costo finale del biglietto.
La prenotazione deve infatti precisare chiaramente la tariffa complessiva.
Se dopo aver inserito i dati su partenza e arrivo, il sistema di prenotazione propone un elenco di possibili combinazioni, ogni cittadino europeo ha diritto di sapere immediatamente il prezzo ultimo del biglietto, per qualsiasi incrocio possibile.
La sentenza della Corte (causa C-573/13) stabilisce un principio importante partendo da un caso che ha coinvolto la compagnia low cost Air Berlin.
L’Unione federale dei consumatori tedeschi aveva infatti contestato le modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nel sistema di prenotazione elettronica della Air Berlin quale vigente nel novembre 2008.
Una volta selezionati la data e l’aeroporto di partenza e di arrivo, il sistema di prenotazione presentava in una tavola riassuntiva i possibili collegamenti.
Il prezzo finale per persona era indicato non per ogni collegamento esposto, bensì unicamente per il collegamento preselezionato dalla Air Berlin oppure per il collegamento sul quale il cliente successivamente cliccava.
Un sistema che non rispetta, così si erano pronunciati i giudici tedeschi, requisiti stabiliti dall’UE in termini di trasparenza dei prezzi dei servizi aerei. Nei primi due gradi di giudizio, i consumatori tedeschi hanno ottenuto il riconoscimento delle loro rivendicazioni.
La compagnia ha comunque fatto ricorso alla Corte federale suprema ma il giudice ha chiesto alla Corte di interpretare la normativa dell’Unione.
E la Corte ha ribadito il principio. In particolare, nella sentenza il tribunale di Lussemburgo ha affermato che “nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto della controversia, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione. Ciò vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì per ogni servizio aereo di cui sia esposta la tariffa”.
La normativa infatti è “volta a garantire che i clienti possano operare un raffronto effettivo dei prezzi dei servizi aerei praticati dai vari vettori”.
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