Pochi giorni fa mi lamentavo dell’ennesima furbata a senso unico da parte di un cliente, per allungare i termini di pagamento ed ecco che ieri è arrivata questa circolare:
E’ lampante che la Riba ha una data di scadenza certa, per cui se non paghi scatta l’insoluto con le conseguenze del caso (vedi in fondo al post), ma con il pagamento a Rimessa diretta la data di scadenza diventa una variabile a discrezione del cliente e non è un modo di dire; solo pochi giorni fa dopo che un cliente ultradecennale non ha pagato la fattura in scadenza al 31 maggio, e dopo il suo silenzio nonostante i 4 solleciti, ho dovuto passare la pratica al nostro legale.
L’avvocato, mentre era al telefono con me, ha provveduto a fare un sollecito telefonico alla ditta in questione è la risposta è stata un semplice e laconico: la Direzione non ha comunicato la data in cui effettuare i bonifici.
La data te la ricordo io ovvero era 43 giorni fa!
In ogni caso questa è la mia risposta al mittente della circolare:
Buongiorno,
facendo riferimento alla vs circolare con la quale di fatto imponete in via unilaterale una variazione delle condizioni di pagamento, vi informiamo che la nostra politica interna della gestione degli incassi non ci consente di accettare pagamenti a rimessa diretta, in quanto abbiamo appurato che la maggior parte dei clienti utilizza la Rimessa Diretta per spostare arbitrariamente il termine del pagamento effettivo, che non avviene più alla scadenza naturale della fattura ma nelle settimane a seguire.
E’ evidente che una buona gestione economica dell’azienda prevede che Entrate ed Uscite siano il più possibile coincidenti, e dato che stipendi, tasse, Iva, non sono pagamenti differibili a ns. piacere e che le acciaierie vendono solo con pagamenti contro Riba, va da sè che non possiamo permetterci il rischio di incassi che non siano puntuali.
In via del tutto sperimentale possiamo accettare un pagamento a rimessa diretta, informandovi però che 60 giorni, restano 60 sia con la Riba sia con la R.D., ragion per cui il bonifico deve essere effettuato entro 5 giorni solari dalla data di scadenza; nel caso il pagamento fosse effettuato dopo tale termine, pregasi tenere ben presente che per quel che ci riguarda si tratterebbe di un pagamento in ritardo rispetto a quanto pattuito.
D’altro canto, a ben vedere, il Dlgs 231/2002 obbliga il pagamento entro 60 giorni solari dalla data di consegna del bene, il che significa che la concessione del fine mese è già un di più rispetto a quanto previsto.
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Nota integrativa ovvero cosa prevede il Dlgs 231/2002 in caso di ritardato pagamento:
In caso d’insoluto o ritardato pagamento, saranno addebitate tutte le spese bancarie e, nel caso, anche quelle legali.
Come previsto dal Dlgs 231/2002 il tasso di mora sarà addebitato automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza sino al giorno dell’effettivo pagamento, senza necessità di comunicazioni e/o atti giudiziari; sarà applicato un interesse di mora pari al Tasso BCE maggiorato del 7% per il periodo intercorso fra il giorno successivo alla data di scadenza e quella d’effettivo pagamento.
Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
Il Dlgs 231/2002 attribuisce inoltre al creditore il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrisposte; oltre al rimborso delle spese, il creditore ha diritto anche al risarcimento dell’ulteriore danno subito per effetto del ritardo (esempio: interessi pagati su fidi bancari.)
Capiamoci, con l’intasamento dei Tribunali, nulla è veloce e facile, tuttavia si riesce ad avare giustizia, come ben sa un certo cliente di Roma che pur di non pagare 700 € alla scadenza ne ha poi pagati 1800 dopo un tot di mesi; io non sono laureato in economia, tuttavia non mi sembra abbia fatto un’affare… 😉