in sintesi un articolo che leggo su E-R Consumatori
La scadenza rilevante per i consumatori è il 13 dicembre 2014, quando sarà in vigore la nuova etichetta, che l’industria sta già applicando su base volontaria.
Le regole valgono anche per gli alimenti venduti on line, dove tutte le informazioni obbligatorie in etichetta (salvo scadenza e lotto) dovranno essere rese disponibili all’utente sin dalla fase della scelta, prima della conclusione dell’acquisto. Sul web o al supermercato, però, disporre di etichette chiare e complete è inutile, se non si impara a comprenderne il contenuto.
Il nuovo pacchetto di norme presenta diverse luci, ma anche alcune ombre, secondo Dario Dongo, avvocato esperto in Diritto alimentare:
“Il mio giudizio è favorevole sotto alcuni aspetti, come la previsione di una altezza minima per i caratteri delle informazioni obbligatorie in etichetta, a favore della loro leggibilità. Positivi gli obblighi di precisare la natura dei grassi vegetali e di dare evidenza grafica agli allergeni nella lista ingredienti.
Preziosa l’introduzione di una tabella nutrizionale, obbligatoria per la quasi totalità degli alimenti, con la precisazione dei grassi saturi, degli zuccheri, del sale. Una misura che in presenza di iniziative di educazione nutrizionale permetterà al consumatore di scegliere gli alimenti più consoni alla sua dieta”.
Due le novità obbligatorie a fine 2014 ma già adottabili su base volontaria. La lista degli ingredienti (indicati in ordine decrescente) deve evidenziare la presenza di allergeni.
Si può ricorre al “neretto”, ma è possibile scegliere altri modi, come le lettere maiuscole. Altra novità è l’obbligo di precisare la natura dei grassi utilizzati, superando l’oscura locuzione “oli e grassi vegetali”.
Il produttore può indicare l’apporto calorico di una singola porzione esprimendo quale quota rappresenta del fabbisogno calorico standard giornaliero (convenzionalmente fissato a 2.000 kcal per l’adulto medio).
Il Tmc, Termine minimo di conservazione, può essere perentorio (“entro”) o approssimativo (“preferibilmente entro”).
l produttore (identificato con il nome e l’indirizzo) risponde di tutti gli obblighi informativi. Tale responsabilità ricade invece sul distributore che commercializza con il proprio marchio alimenti prodotti da terzi. La rintracciabilità si completa con il numero di lotto di produzione.
La quantità nominale (espressa in massa o volume) deve essere seguita dalla lettera “e”, il marchio comunitario (alto almeno 3 mm) che attesta la conformità dell’imballaggio alla metrologia comunitaria. Per gli alimenti immersi in un liquido deve essere indicato il “peso sgocciolato”.
Ecco alcune previsioni del nuovo regolamento dalla utilità per il consumatore poco intuitiva. Saranno obbligatorie dal 31 dicembre 2014, ma l’industria comincia ad adottarle sin d’ora nella etichetta nutrizionale.
Sale invece di sodio. È quanto troveremo nell’etichetta nutrizionale. Saremo costretti a calcolare la dose corrispondente di sodio, dividendo il valore indicato per 2,5. L’Italia si era opposta, evidenziando che è il sodio a nuocere, mentre esistono sali, come il sale di calcio, che fanno bene.
Vietato indicare i grassi trans. Minaccia forte negli Usa e in Nord Europa, questi acidi grassi nocivi erano veicolati nella nostra dieta dai grassi idrogenati, ora quasi eliminati dall’industria alimentare.
Vietato indicare il colesterolo. Se non meglio precisata, in effetti, questa informazione potrebbe confondere il consumatore. Il colesterolo degli alimenti non corrisponde infatti a quello del sangue.
Grande attenzione nella comunicazione al consumatore è posta sulla presenza di allergeni alimentari.
Gli allergeni responsabili del 90% delle reazioni sono: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. E i loro derivati.
Considerata la gravità delle reazioni all’allergene (dolori addominali, vomito, diarrea, e persino anafilassi), il nuovo regolamento impone misure utili a evidenziare nella lista degli ingredienti la presenza di allergeni, anche quando a loro volta componenti di un ingrediente.
L’obbligo di etichettatura nutrizionale non è previsto per una serie di prodotti o confezioni. Sono esentati i prodotti ortofrutticoli freschi e i mono ingrediente non trasformati o solo stagionati; le farine, le acque, aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gomme da masticare, integratori alimentari. Sono altresì esclusi dall’obbligo di etichetta nutrizionale i prodotti preincartati (gli alimenti porzionati dai reparti interni del supermercato, per intenderci) e quelli contenuti in confezioni piccole, con superficie inferiore ai 25 centimetri quadrati.