Qualche giorno fa ho pubblicato la notizia della sanzione di 180.000 € inflitta alla Fiat dall’Antitrust, per pubblicità ingannevole.
Ho notato che la cosa è passata alquanto inosservata e la notizia è stata lanciata da qualche agenzia, ma ripresa solo da alcuni Blog e Forum.
Leggendo i commenti di alcuni lettori dei siti di cui sopra, devo dire che ho notato un pò di superficialità. Qualcuno ha fatto la battuta che tutto sarà nato per colpa di qualche vecchietto che non sapendo l’inglese, ha frainteso lo slogan “Euro 5 ready”.
Un altro lettore ha osservato, basandosi però su informazioni incomplete, che in ogni caso la macchina seppur omologata Euro 4, poteva essere riomologata Euro 5 nel momento dell’entrata in vigore della normativa.
Vorrei far notare al lettore del primo commento citato, che la pubblicità deve dire il vero, deve essere comprensibile a tutti, da subito, e non solo al consumatore preparato, che ha Quattroruote sul comodino e via dicendo.
Io mi ritengo un consumatore attento ed infatti appena ho visto lo spot ho recepito la falsità dello stesso. Però, ci sono altre cose da valutare e ne parlerò meglio in seguito.
Anche il secondo lettore, leggendo l’estratto della sentenza, capirà che lo spot della Fiat non porta solo ad un messaggio ingannevole per il consumatore medio, ma addirittura dannoso economicamente, E considerando che le campagne pubblicitarie sono preparate a tavolino, mica improvvisate sui due piedi, dovrebbe far capire la reale gravità della cosa.
Pubblico i passaggi salienti dell’istruttoria e sebbene abbia tagliato il più possibile, non si riesce a ridurre il testo più di tanto, senza correre il rischio di omettere informazioni utili a capire il tutto. Quale semplice aiuto per il lettore ho evidenziato i passaggi più importanti.
La pubblicità (sintesi)
Lo spot televisivo, della durata di circa 15 secondi, è introdotto da una voce fuori campo “Bravo … Nuovo 1.6 Multijet con 105 e 120 cavalli” mentre sullo schermo compare l’immagine di un’auto modello Fiat Bravo di colore nero che percorre una strada.
Durante lo spot, la voce fuori campo recita testualmente “già pronto per la normativa Euro 5… il motore di domani … oggi /”, mentre nella banda inferiore del messaggio compaiono dapprima l’indicazione “Motore 1.6 Multijet con 105 e 120” ed in un secondo momento i claim “II primo euro 5 ready” e “6 marce di serie”.
Infine il messaggio riporta il logo della società Fiat ed il sito internet della società www.fiat.it.
Il secondo messaggio si sostanzia in alcune pagine web rilevate dal sito internet della società Fiat, riportanti una descrizione delle caratteristiche tecnico-prestazionali dell’autovettura Bravo l.6 Multijet nelle due versioni 120 CV con DPF e 105 CV 16v.
Le pagine internet recano, tra l’altro, le seguenti indicazioni: “E in più è ecologico: Euro-5 ready con DPF”… “è la prima vettura ad offrire motori in linea con i limiti di emissioni stabiliti alla futura normativa Euro 5”.
La segnalazione
Il segnalante ha lamentato che l’indicazione citata Euro 5 sarebbe ingannevole nella misura in cui la stessa autovettura, al momento della diffusione dei messaggi, poteva essere immatricolata solo come Euro 4, non essendo state ancora regolamentate le procedure attraverso le quali il Regolamento CE nO 692/08 contenente disposizioni di attuazione e modifica del Reg. CE n° 715/07 sull’omologazione degli autoveicoli in relazione alle emissioni inquinanti (Euro 5 e Euro 6) verrà di fatto attuato.
La Fiat dice:
Con comunicazione del 26 maggio 2008, la Società Fiat ha rappresentato in sintesi quanto segue:
-il modello Fiat Bravo 1.6 Multijet nella versione con motori da 105 e 120 CV con filtro antiparticolato Diesel, è in regola con i valori di emissione previsti dalla norma comunitaria concernente le vetture “EURO 5”;
–sarà possibile, nel momento in cui il regolamento entrerà in vigore, riomologare le autovetture immatricolate “Euro 4” con un “semplice aggiornamento della carta di circolazione della vettura”;
-Fiat rilascerà il nulla osta tecnico ai proprietari delle autovetture che ne faranno richiesta per l’aggiornamento della carta dei servizi.
In sintesi, l’apertura del procedimento:
A seguito della richiesta di intervento e delle risposte alla richiesta d’informazioni, è stato comunicato alle parti l’avvio del procedimento essendo potenzialmente idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche tecniche dell’autovettura pubblicizzata, omettendo informazioni rilevanti e necessarie affinché il consumatore possa assumere una decisione di natura commerciale consapevole.
In particolare, è stato ipotizzato che la pratica commerciale sopra descritta potesse considerarsi ingannevole in quanto i messaggi pubblicitari facevano intendere, contrariamente al vero, che l’autovettura, all’atto dell’immatricolazione, poteva ricevere la classificazione “Euro 5” che nella normativa comunitaria contraddistingue le autovetture con il più basso tasso di emissioni, laddove invece tale classificazione non era, al momento della diffusione del messaggio, ottenibile da alcuna autovettura immatricolata in Italia, in ragione del mancato recepimento della normativa europea nell’ordinamento italiano.
Il Garante chiede informazioni al Ministero dei Trasporti:
Al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta è stato richiesto al Ministero dei Trasporti di fornire le seguenti informazioni: -gli adempimenti posti in essere dal Ministero in relazione all’attuazione del nuovo regolamento comunitario relativo all’ omologazione dei veicoli commerciali Euro 5 e Euro 6); precisazioni circa l’effettiva possibilità da parte di un consumatore che ha già acquistato un’autovettura “EURO 4” ma rispondente agli standard “EURO 5” di poterla in un momento successivo ri-omologare; precisazioni circa le procedure, i costi nonché i tempi che il Ministero ha inteso stabilire per rendere possibile la riomologazione; ove tale operazione non sia ancora possibile, chiarimenti in merito alle eventuali modalità future che il Ministero intenderà stabilire per tale ri-omologazione.
Il Parere del Garante (in sintesi):
L’Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta -le espressioni “già pronta per la normativa Euro 5”, “il primo Euro 5 ready” e, soprattutto “è la prima vettura ad offrire motori in linea con i limiti di emissioni stabiliti dalla futura normativa Euro 5” fanno intendere, contrariamente al vero, che l’autovettura Fiat Bravo 1.6 Multijet possa già ricevere, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni comunitarie sopra menzionate, la classificazione Euro 5, che, tra l’altro, richiede, come si ricava dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla risposta del Ministero dei Trasporti, l’espletamento di una specifica procedura tecnico-amministrativa dal carattere non automatico, bensì oneroso per il consumatore – “in assenza di disposizioni specifiche del Codice della strada non è prevista alcuna modalità operativa con caratteri di automatismo per la variazione di caratteristiche costruttive attribuite al tipo di veicolo in sede di omologazione, esperita la quale il costruttore “è autorizzato a corredare ogni nuovo veicolo, conforme al tipo omologato, del relativo certificato di conformità finalizzato alla immatricolazione dello specifico esemplare”; “ne consegue -continua il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -che qualunque figura diversa da quella del costruttore non può accedere al predetto istituto per riomologare un qualunque esemplare di veicolo nuovo, ovvero in circolazione”;
-in merito alla contrarietà alla diligenza professionale del comportamento sopra descritto, non si riscontra da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del medesimo ed alla natura e alle caratteristiche del servizio svolto, con riferimento alla mancanza di veridicità dei contenuti informativi relativi a quanto pubblicizzato; -la pratica commerciale in esame risulta idonea ad indurre in errore le persone alle quali è rivolta o da essa raggiunte in relazione al prodotto offerto e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari.
Lo spot:
Dalle risultanze istruttorie emerge che sebbene le caratteristiche tecniche della “Bravo” consentono di poterla annoverare tra la categoria di veicoli che rispetta i valori imposti dal Regolamento CE n. 715/2007, alla data di pubblicazione del messaggio non era possibile omologare la citata autovettura come “Euro 5”.
La scelta operata dal professionista di enfatizzare la caratteristica dell’autovettura con riferimento alla classificazione “Euro 5” presenta un carattere fortemente fuorviante. Infatti, a fronte dell’enfasi posta sulla possibilità di avere “il motore di domani … oggi!”, in quanto il modello 1.6 Multijet è “già pronto per la normativa Euro 5”, il messaggio non presenta in modo chiaro le effettive caratteristiche tecniche dell’autovettura ovvero non ne limita l’enfasi con indicazioni circa la reale omologazione del mezzo.
Sotto tale profilo, dunque, la pratica commerciale deve essere considerata ingannevole in quanto il messaggio pubblicitario nel periodo di diffusione fa indiscutibilmente riferimento ad una caratteristica, quale quella della classificazione “Euro 5” che, contrariamente al vero, l’autovettura, all’atto dell ‘immatricolazione, non poteva di fatto ricevere.
Tale classificazione, che contraddistingue le autovetture con il più basso tasso di emissioni, costituisce un elemento decisivo nell’orientare le scelte di acquisto del consumatore, soprattutto alla luce delle numerose restrizioni di traffico poste in essere dalle amministrazioni locali e dalle autorità competenti sulle autovetture prive delle omologazioni attestanti in livello ridotto di emissioni nocive.
Tale elemento è sicuramente cruciale nel momento in cui il consumatore decide di effettuare una scelta commerciale, e pertanto, tutte le informazioni fomite dal contesto del messaggio debbono risultare di immediata percezione.
Posto ciò, sebbene il consumatore laddove si accinga ad acquistare un’autovettura, necessita di alcune informazioni ulteriori rispetto a quelle che vengono di norma trasmesse nell’ambito di un messaggio pubblicitario, occorre rilevare che il fine promozionale si è già realizzato attraverso lo spot, il quale esaurisce la sua funzione propia nell’indurre il destinatario a rivolgersi al professionista.
Nel caso di specie, il messaggio induce in errore il consumatore il quale, spinto a credere che l’autovettura “Bravo 1.6 Multijet” sia disponibile con omologazione Euro 5, è pronto a richiedere le ulteriori informazioni necessarie all’acquisto sulla base di un convincimento sbagliato riguardante le caratteristiche essenziali del modello.
Con riferimento alla tesi difensiva del professionista, infine, ed in particolare alla circostanza che sia possibile esperire una procedura da parte del consumatore al fine di ri-classificare l’omologazione della vettura acquistata (da Euro 4 a Euro 5) presso la Motorizzazione civile, si osserva che se per un verso tale circostanza risponde effettivamente alla realtà a far data del 31 luglio 2008, la procedura non è in ogni caso automatica ovvero immediata come ha osservato il Ministero nella risposta alla richiesta d’inforn1azioni -e rappresenta un costo per i consumatori che decidono di ricorrere alla riclassificazione.
Tale circostanza è stata peraltro confermata dallo stesso professionista, il quale ha ammesso che la ri-classificazione necessita della sostituzione della centralina di gestione del motore nonché di esperire un’apposita procedura davanti la Motorizzazione al fine di assumere le identiche caratteristiche del modello di vettura omologato “Euro 5”. Anche tali informazioni appaiono essenziali per il consumatore nella misura in cui incidono sulla scelta se acquistare o meno l’autovettura pubblicizzata.
La sanzione:
Pertanto, considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società Fiat una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 155.000 €; considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti di ingannevolezza, la sanzione indicata viene aumentata a 180.000 €.
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