in sintesi un articolo che leggo su E-R Consumatori
Approvata all’unanimità la legge Mongiello, ribattezzata “Salva-olio italiano”, ha subito una sospensione parziale da parte della Commissione europea fino al 22 novembre prossimo. Ma lo stop imposto dalla Ue riguarda solo l’obbligo di evidenziare in etichetta l’origine del prodotto: su tutto il resto, secondo Coldiretti, c’è il via libera.
L’atto legislativo, che mira a tutelare la filiera degli oli extravergini italiani ma, soprattutto, a garantire una maggiore trasparenza per il consumatore, resta comunque in vigore.
Dall’altro versante, le associazioni dell’industria olearia hanno subito rimarcato i rilievi sollevati da Bruxelles che già a dicembre avevano messo sull’avviso il Parlamento italiano. Del resto, per produttori, imbottigliatori e distributori la normativa impone nuovi obblighi e quindi è facile immaginare la fonte del loro scetticismo.
La legge introduce importanti novità sia per la filiera dell’olio sia per i consumatori.
L’etichetta: L’indicazione dell’origine deve figurare in modo visibile e leggibile sul recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici. È questa la parte di norma “stoppata” dalla Ue.
Il panel test: Un comitato di assaggiatori qualificati analizzerà l’olio per cercare eventuali difetti sensoriali che possono pregiudicarne la qualità.
Alchil esteri: Le analisi sul numero di alchil esteri (composti chimici dell’olio di oliva che, a livelli elevati, testimoniano una scarsa qualità del prodotto), effettuate dalle autorità competenti, verranno pubblicate e mensilmente aggiornate nel portale del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Messaggi ingannevoli: Si impedisce la registrazione, come marchi d’impresa, di segni idonei a ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Introdotta anche una sanzione penale per i trasgressori.
Termine minimo di conservazione: L’olio deve essere consumato entro i diciotto mesi successivi alla data di imbottigliamento.
Vendita sottocosto per l’olio extravergine di oliva: L’esercizio commerciale che effettuerà questo tipo di vendita deve avvisare il Comune in cui ha sede almeno venti giorni prima dall’inizio dell’offerta. Questa potrà essere effettuata solo una volta l’anno e sarà vietata a chi, da solo o congiuntamente agli esercizi commerciali dello stesso gruppo, detiene una quota superiore al 10% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio.
Rafforzamento strumenti di contrasto delle frodi: Vengono introdotte sanzioni ancora più dure, in alcuni casi equiparate ai reati di stampo mafioso, come il sequestro dei beni. I condannati per frode perdono il diritto a sovvenzionamenti e fondi pubblici.
Presentazione nei pubblici esercizi: Le bottiglie devono possedere un tappo anti rabbocco e un’etichetta che contenga almeno l’origine del prodotto e il lotto di produzione cui appartiene.