Un paio di mesi orsono, scrivendo dell’ennesima Direttiva sui pagamenti che che impone che i pagamenti tra imprese avvengano entro 30 giorni, 😀 recependo così la direttiva Ue del 2011, dicevo molto chiaramente che mi sentivo preso per il C….
Giusto per chiarire le idee ai non addetti ai lavori, bisogna ricordare che già a fine anni ’90 c’era la cosiddetta Legge sulla Subfornitura che imponeva pagamenti entro 60 giorni solari, fermo restando che la solita clausola “salvo accordo fra le parti” lasciava spazio alle prevaricazioni del più forte che di fatto ti dice: o accetti il pagamento che dico io oppure non ti passo l’ordine.
Vi invito a leggere la sintetica mail ricevuta venerdì da un cliente e ditemi voi se questa variazione ai termini di pagamento vi sembra un accordo fra le parti oppure una presa di posizione netta, unilaterale, da parte del soggetto dominante.
Dico dominante perchè loro hanno 19 filiali europee ed altre 15 extraeuropee e noi siamo in 4 (persone, non filiali 😉 )
Noi siamo fornitori saltuari, ma potenziali clienti ed è interessante notare il fatto che al fornitore impongono i 120 giorni f.m., ma al cliente chiedono i 60 giorni…
In genere si dice che fatta la legge, trovato l’inganno, ma qui molto più semplicemente se ne fregano della legge, tanto chi tutela le vittime (economiche) di questa prepotenza?
Vero che ogni tanto puoi puntare i piedi, come faremo noi nel caso siano intenzionati a fare un ordine, tuttavia in questi momenti di crisi, non puoi impuntarti sempre, perchè tanto c’è sempre quello che canta fuori dal coro ed accetta pagamenti semestrali…
Leggo un articolo che in due parole spiega ciò è già chiaro:
… il subfornitore è un soggetto piccolo, può trovarsi in una situazione spiacevole perché il subfornitore è colui che compra la materia prima, la lavora (pagando gli operai) e produce un bene che vende, …., può essere che il fornitore della materia prima sia un gigante, quindi pretenda di essere pagato subito; può essere che l’acquirente sia un gigante, quindi tenti di inserire nel contratto una clausola che sposti il più possibile il momento del pagamento.
In questa situazione è evidente che il subfornitore diventa il soggetto che anticipa: paga il fornitore, paga gli operai, vende il prodotto e deve aspettare il pagamento da parte dell’acquirente. Con il risultato che magari è costretto a ricorrere al credito bancario e deve ancora pagare gli interessi. Naturalmente più il debitore è forte e più il pagamento è dilazionato (anche 180 giorni dal ricevimento della merce).
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