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Il tempo che ti piace buttare, non è buttato. (J. Lennon)

Piccoli insoluti, ritardi di pagamento e via così…

Potrei dire che questo è il seguito naturale del post scritto tempo fa: Qualche parola sui (mancati) pagamenti negli ultimi anni

Ad inizio anno un cliente non ha pagato circa 900 € in base al solito principio “non mi pagano, non ti pago” che però non sta in piedi, dato che i momenti di difficoltà capitano, però il mancato pagamento ed il successivo rientro devono essere concordati con il creditore e non imposti.

Fortuna vuole che hanno mantenuto la promessa di rientrare entro il mese successivo.

Arriva febbraio ed ecco il cliente che per mio errore ha pagato 270 € in meno, tuttavia anche se avvisato della cosa fa orecchie da mercante il che, considerando che abbiamo rapporti commerciali da quasi 30 anni senza mai una sbavatura, lascia perplessi, ma come scrivevo giorni fa nel post Perdere la faccia per 270 Euro? Contento tu…:

“Non se ne esce, quando devi aprire il “portafoglio”, anche quello che sembra corretto, mostra i suoi limiti.”

Ai primi di marzo arriva un’altra comunicazione, tra l’altro inviata all’indirizzo email non più in uso dall’aprile 2018, nella quale un cliente annuncia che nonostante tutti i suoi sforzi non è in grado di pagare la fattura in scadenza al 5 marzo; vero che un importo di 350 € metterebbe in ginocchio chiunque… 😉

In questo caso ecco che l’impegno a pagare è un po’ vago: “La fattura verrà saldata il prima possibile, confidiamo massimo entro 30 giorni”, per cui meglio fissare alcuni paletti, a scanso di equivoci.

Per quanto riguarda l’effettivo pagamento vi invitiamo a pagare il dovuto entro i 30 giorni di ritardo, come da vs. comunicazione, in quanto come previsto dal Dlgs 231/2002 ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre in una penale pari al 5% dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

In caso di mancato pagamento entro il 5 aprile, pertanto, il tasso di mora sarà addebitato automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza sino al giorno dell’effettivo pagamento, senza necessità di comunicazioni e/o atti giudiziari.

Sarà inoltre applicato un interesse di mora pari al Tasso BCE maggiorato del 7% per il periodo intercorso fra il giorno successivo alla data di scadenza e quella d’effettivo pagamento.

Vedremo che succederà…

Leggi anche: Se un cliente insolvente non capisce di aver perso la fiducia del fornitore…

 

 

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